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Ordinanza — n. 26906/2024 — snpen Generato dall'IA

Court converts Prosecutor's appeal against preventive measure into second instance proceeding due to lack of direct cassation right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the Prosecutor's appeal against a preventive measure into a second-instance proceeding. The Prosecutor argued for immediate cassation, claiming the lower court misapplied custody rules for aggravated assault. The Court ruled that only the accused and their defense have the direct right to appeal such orders under Article 311 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 311 comma 2 c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: The public prosecutor is not entitled to file an immediate cassation appeal against preventive measures or less restrictive orders, as the right to direct appeal is reserved exclusively for the accused and their defense counsel, necessitating conversion to the second instance.

Parole chiave

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preventive measures cassation appeal public prosecutor rights second instance conversion treaty of Rome allontanamento nonostante motivi di salute proroga della carcerazione espulsione collocamento in una casa di salute o di custodia

Disposizioni normative citate

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Art. 311 comma 2 c.p.p.
Il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p. deve quindi essere convertito in appello ex art.
Art. 568 c.p.p.
riserva fale diritto esclusivamente all'imputato ed al suo difensore, conseguendone che l'impugnazione proposta deve essere, per l'appunto, convertita in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p. (ex multis Sez.
Art. 310 c.p.p.
Sabrina Passafiume, la quale ha richiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p. e la trasmissione degli atti al giudice c:ompetente.
art. 310 c.p
Sabrina Passafiume, la quale ha richiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p.
art. 282-bis c.p
art. 278 c.p
282-bis c.p.p., anziché quella della custodia in carcere richiesta dal pubblico ministero all'esito della convalida dell'arresto dell'indagato, adducendo che i limiti edittali di pena previsti per il reato per cui si procede calcolati secondo le regole poste dall'art. 278 c.p.p.
art. 391 comma 5 c.p
art. 311 comma 2 c.p
Il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p.
art. 568 c.p
riserva fale diritto esclusivamente all'imputato ed al suo difensore, conseguendone che l'impugnazione proposta deve essere, per l'appunto, convertita in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 6229 del 06/10/2015
(ex multis Sez. 5, 6229 del 06/10/2015, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIAnel procedimento a carico di: IWELOMHEN ENDURANCE nato il 01/01/1993 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del SostItuto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, la quale ha richiesto la riqualificazione del ricorso in appello ex art. 310 c.p.p. e la trasmissione degli atti al giudice c:ompetente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia ha applicato a Iwelomhen Endurance la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il reato di lesioni volontarie aggravate dall'uso di un'arma, dai futili motivi e dall'abuso di ospitalità.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia deducendo violazione di legge. Osserva il ricorrente che il giudice ha applicato la misura di cui all'art. 282-bis c.p.p., anziché quella della custodia in carcere richiesta dal pubblico ministero all'esito della convalida dell'arresto dell'indagato, adducendo che i limiti edittali di pena previsti per il reato per cui si procede calcolati secondo le regole poste dall'art. 278 c.p.p. non consentirebbero l'applicazione delle di misure custodiali. Eccepisce conseguentemente che lo stesso giudice, vertendosi di misura applicata all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dall'art. 391 comma 5 c.p.p., che consente l'applicazione di misure custodiali anche al di fuori dei limiti edittali di pena previsti dagli artt. 274 comma 1 lett.

c) e 280 c.p.p. quando si procede per uno dei reati elencati nel secondo comma dell'art. 381 dello stesso codice, elenco che comprende, alla lett. f), anche quello di lesioni volontarie contestato nel caso di specie. Evidenzia infine il ricorrente come la misura di massima afflittività si renda necessario posto c:he dagli atti emerge come il reato sia stato commesso al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi insorto tra la persona offesa e l'indagato, il quale peraltro non ha fornito alcun indirizzo presso cui potrebbe dimorare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono una misura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quella originariamente richiesta, posto che l'art. 311 comma 2 c.p.p. riserva fale diritto esclusivamente all'imputato ed al suo difensore, conseguendone che l'impugnazione proposta deve essere, per l'appunto, convertita in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p. (ex multis Sez. 5, 6229 del 06/10/2015, dep. 2016, M., Rv. 266049).

3. Il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p. deve quindi essere convertito in appello ex art. 310 c.p.p. e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, trasmette gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore cor