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Sentenza — n. 26893/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26893/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Francesco Galimberti, avv. Stefania Sandri, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Alessandria ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché, quale amministratore di fatto della s.r.l. "Il mercatone di Alessandria" nel periodo da febbraio - marzo 2010 e fino alla dichiarazione di fallimento, distruggeva o sottraeva le scritture contabili obbligatorie allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori, rendendo impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della stessa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26893/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale e per vizio di motivazione, lamenta la mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dai quali lo stesso è gravato.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie curatore del fallimento lotta contro la frode contraffazione di merci truffa in materia di credito
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Galimberti Francesco, nato a Magnago il 30/09/1943 avverso la sentenza emessa il 27/09/2023 dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Galimberti, avv. Stefania Sandri, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d'appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Alessandria ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché, quale amministratore di fatto della s.r.l. "Il mercatone di Alessandria" nel periodo da febbraio - marzo 2010 e fino alla dichiarazione di fallimento, distruggeva o sottraeva le scritture contabili obbligatorie allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori, rendendo impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della stessa.

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha riconosciuto all'imputato la veste di amministratore di fatto in assenza di prove in merito all'attività gestoria svolta dallo stesso, ponendo a base della propria decisione la ricostruzione, meramente congetturale, delle vicende societarie resa dal curatore. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di legge penale e per vizio di motivazione, lamenta la mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dai quali lo stesso è gravato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

2. La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati rapportandosi non soltanto alle qualifiche formali rivestite in ambito societario ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv, 277540; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497), ma anche alle concrete attività dispiegate in riferimento alla società, riconducibili a indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, l'identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella scelta delle strategie societarie, la cui declinazione presuppone la valutazione dell'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, non necessariamente riconducibili all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, quanto, piuttosto, a una apprezzabile attività di gestione.

La prova della posizione di amministratore di fatto, pertanto, esige l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale - rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori - e, dunque, in ogni settore gestionale della società, sia esso produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.2.1 Nella sentenza in verifica, con motivazione logica e argomentata, la corte territoriale ha individuato, quali indicatori dell'effettiva riconducibilità all'imputato dei poteri gestori della fallita: - la relazione redatta dal curatore fallimentare, nella quale si dava atto del sistema con il quale più società, tra le quali la fallita, gestite sempre «dalle stesse persone», subentravano l'una all'altra, sicché la prima veniva abbandonata nel momento in cui iniziava «ad andare male» per far posto alla seconda, nonché del mancato rinvenimento di gran parte della documentazione contabile e della lacunosità di quella rinvenuta, insufficiente a consentire gli adempimenti fiscali e civilistici; - le dichiarazioni rese dai testi dalle quali risultava che la documentazione contabile, frammentaria e insufficiente, era stata «ammassata» nei locali della società per un certo periodo, per poi essere prelevata dal figlio dell'imputato, portata altrove e mai più ritrovata, all'evidente scopo di ostacolare la ricostruzione della gestione economica della società a danno dei creditori. 2.2 Sono queste argomentazioni che soddisfano l'impianto accusatorio sia perché dotate di sufficienti indicazioni in merito agli elementi di fatto sulla base dei quali è stata riconosciuta all'imputato la veste di gestore di fatto dell'ente, sia perché rispondenti alle sollecitazioni contenute nel motivo di ricorso.

Nell'iter logico della sentenza, invero, risultano congruamente e logicamente approfonditi il vaglio e la ricerca di elementi di appoggio che consentono di comprendere perché sia stata attribuito all'imputato il ruolo di amministratore di fatto.

3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. 3.1 La concessione delle circostanze attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato negli stretti limiti necessari a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudice in merito all'adeguamento della pena concreta alla vicenda e alla personalità del reo. 3.2 Nel caso di specie, l'oggettiva gravità dei fatti e i precedenti penali dai quali l'imputato è gravato sono stati esplicitamente ritenuti decisivi ai fini del diniego delle attenuanti generiche con una valutazione che attiene al merito del giudizio e che, essendo nel complesso adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil