Cassation court converts appeal against fine into full appeal, remanding case to lower court for retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court converted the appellant's request into a full appeal, ordering the transmission of files back to the Tribunal of Mantova. The appellant argued that the lower court omitted evidence and failed to evaluate defense documents regarding the victim's professional status. The Court ruled that an appeal against a pecuniary penalty automatically extends to civil liability, making the Tribunal's refusal to accept the appeal procedurally erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 37 d.lgs. n. 274/2000; An appeal against a pecuniary penalty extends to civil liability, requiring remittal to the Tribunal when the lower court incorrectly limits the scope to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINENGO FABRIZIO nato a CARDE' il 27/12/1965 avverso la sentenza del 03/10/2023 del GIUDICE DI PACE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti; l'avvocato RAFFAELE GULLO che, nell'interesse di ALESSANDRO COLACE, si è riportato alle conclusioni già formulate in primo grado; e l'avvocato GABRIELLA TURCO che, nell'interesse di FABRIZIO MARTINENGO, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 ottobre 2023 il Giudice di pace di Mantova ha affermato la responsabilità di Fabrizio Martinengo per il delitto di diffamazione e lo ha condannato alla pena di euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile Alessandro Colace.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto appello, deducendo: - che la motivazione della decisione del Giudice di pace sarebbe del tutto omessa o apparente, poiché avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato in modo assertivo; - che mancherebbe del tutto, nella sentenza, la valutazione delle prove a discarico (in particolare, della documentazione, da cui si trae che la persona offesa si qualificava come avvocato già prima di esserlo), delle dichiarazioni della teste Barbieri (da cui si trarrebbe che l'imputato si sarebbe limitato a redigere e inviare uno scritto difensivo, diffuso da altri, non ricorrendo dunque il reato). Con il gravame è stato anche chiesto di annullare, in accoglimento di esso, le statuizioni civili.
3. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza, ha trasmesso gli atti a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ritenendo che nella specie non sarebbero state impugnate le statuizioni civili e che, essendo stata irrogata una pena pecuniaria, la pronuncia del primo Giudice sarebbe ricorribile per cassazione.
4. La difesa dell'imputato ha contestato la correttezza dell'ordinanza: richiamando la giurisprudenza secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità del Martinengo estende i propri effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali quelli concernenti il risarcimento del danno; ed evidenziando, comunque, che con l'atto di appello era stata chiesta la riforma anche delle statuizioni civili contenute nella sentenza del Giudice di pace (cfr. memoria). Ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Mantova, con trasmissione degli atti al medesimo Ufficio Mantova per l'ulteriore corso; in via subordinata, di dichiarare l'inesistenza o la nullità della sentenza del Giudice di pace e, in ogni caso, di pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, con l'annullamento delle statuizioni civili (ivi).
5. È dirimente considerare che: - «è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod.proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale» (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01;Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rodà, Rv. 275765 - 01;
Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015 - dep. 2016, El Hajji, Rv. 266059 - 01); - l'appello dell'imputato ha avuto ad oggetto l'affermazione della sua responsabilità e con esso si è in effetti chiesto di rendere le statuizioni civili conseguenziali all'annullamento o alla riforma nel merito della prima decisione, segnatamente «annulla[ndo]» le stesse (cfr. atto di appello). Dunque, erroneamente il Tribunale di Mantova ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, nel presupposto che l'unica impugnazione esperibile nella specie fosse il ricorso per cassazione; e gli atti devono, pertanto, essere trasmessi allo stesso Tribunale per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova