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Ordinanza — n. 26620/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26620/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE, QUINTA SEZIONE PENALE n. 26458 del 04/07/2024, pronunciata sul ricorso proposto da DE FELICE ALVARO nato in LIBIA il 02/06/1951 Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; rilevato che, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 giugno 2024, è stata adottata, nell'ambito del procedimento n. 6578/2024, ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.; che, nel provvedimento depositato in data odierna, risulta erroneamente indicata, nella intestazione, la parola "sentenza" invece di quella corretta "ordinanza"; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come emerge dal ruolo di udienza, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte è stata disposta con ordinanza, conformemente alla previsione legale di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre farsi luogo, ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta;

Regesto Legislator

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art. 625- bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 26620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 26458 del 04/07/2024, pronunciata sul ricorso proposto da DE FELICE ALVARO nato in LIBIA il 02/06/1951 Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; rilevato che, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 giugno 2024, è stata adottata, nell'ambito del procedimento n. 6578/2024, ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.; che, nel provvedimento depositato in data odierna, risulta erroneamente indicata, nella intestazione, la parola "sentenza" invece di quella corretta "ordinanza"; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come emerge dal ruolo di udienza, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte è stata disposta con ordinanza, conformemente alla previsione legale di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre farsi luogo, ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta;

Parole chiave

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decisioni incidentali correzione di errore materiale difetto formale di procedura decisioni di riassegnazione o trasferimento abbandono del procedimento errore amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 625- bis cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE, QUINTA SEZIONE PENALE n. 26458 del 04/07/2024, pronunciata sul ricorso proposto da DE FELICE ALVARO nato in LIBIA il 02/06/1951 Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; rilevato che, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 giugno 2024, è stata adottata, nell'ambito del procedimento n. 6578/2024, ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.; che, nel provvedimento depositato in data odierna, risulta erroneamente indicata, nella intestazione, la parola "sentenza" invece di quella corretta "ordinanza"; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che, come emerge dal ruolo di udienza, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte è stata disposta con ordinanza, conformemente alla previsione legale di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. pen.; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre farsi luogo, ai sensi dell'art. 625- bis cod.proc.pen., alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale della sentenza anzidetta;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sull'ordinanza -documento n. 26458/24 del 19 giugno 2024, su ricorso n. 6578/2024 di De Felice Alvaro, nel senso che, ove è scritto nell'intestazione " sentenza" leggasi "ordinanza". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, 04 luglio 2024 ,Il Consigl