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Sentenza — n. 26454/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26454/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DERVISHI DRITAN nato a TIRANA( ALBANIA) il 30/04/1970 SETTI MAURIZIO nato a CARPI il 05/06/1963 STAR BALL SRL CON SEDE IN BOLOGNA - GALLERIA CAVOUR N. 4 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Udito in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, artt. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26454/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Dritan Dervishi, attraverso il difensore Avv. Paolo Pasetto, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 322, 568, 591, 324 cod. proc. pen. In prossimità dell'udienza camerale, i difensori dei ricorrenti hanno depositato il decreto del 26/04/2024 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha revocato il sequestro preventivo sopra indicato, rinunciando pertanto ai ricorsi.

Parole chiave

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sequestro cautelare azione di rivocazione del sequestro diritto di essere arrestato sequestro investigativo carcerazione cautelativa assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
fall., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
pen., con i quali denuncia: violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.
artt. 321 cod. proc. pen
per omessa considerazione delle deduzioni difensive; violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 17 e 52 CDFUE, 1 CEDU, per avere l'ordinanza impugnata giustificato un sequestro sproporzionato per eccesso rispetto alle esigenze dichiarate; violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DERVISHI DRITAN nato a TIRANA( ALBANIA) il 30/04/1970 SETTI MAURIZIO nato a CARPI il 05/06/1963 STAR BALL SRL CON SEDE IN BOLOGNA - GALLERIA CAVOUR N. 4 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Udito in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza deliberata il 18/01/2024, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il decreto del 12/12/2023 con il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo dell'intera partecipazione della società Hellas Verona Football Club s.p.a. (d'ora in poi, HVFC) nei confronti di Star Ball s.r.I., rigettando le richieste di riesame di Maurizio Setti e di Star Ball s.r.l. e dichiarando inammissibili quelle di Dritan Dervishi e Seven 23 s.r.l. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Maurizio Setti, attraverso i difensori Avv.ti Fabio Lattanzi e Paolo Pasetto, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia inosservanza degli artt. 216, 223 e 219 I. fall., nonché dell'art. 125 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen.

Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Star Ball s.r.I., in persona dell'amministratore unico Maurizio Setti, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Vittorio Manes, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia: violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nella parte della motivazione in cui si assume il pericolo di aggravamento; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata accede a una nozione di pericolo "astratta" e non ancorata a elementi concreti e attuali ricavabili da atti processuali; violazione degli art.125, 324 e 309 cod. proc. pen. per omessa considerazione delle deduzioni difensive; violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 17 e 52 CDFUE, 1 CEDU, per avere l'ordinanza impugnata giustificato un sequestro sproporzionato per eccesso rispetto alle esigenze dichiarate; violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., nonché degli artt. 125, 324 e 309 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza ha erroneamente giustificato il sequestro con il fine di tutelare le ragioni di credito, finalità propria del sequestro conservativo.

Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione Dritan Dervishi, attraverso il difensore Avv. Paolo Pasetto, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 322, 568, 591, 324 cod. proc. pen. In prossimità dell'udienza camerale, i difensori dei ricorrenti hanno depositato il decreto del 26/04/2024 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha revocato il sequestro preventivo sopra indicato, rinunciando pertanto ai ricorsi.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01;

Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta car