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Ordinanza — n. 26450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging sentencing application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to cite one of the four specific legal grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial judge omitted the mandatory notice under Article 545-bis regarding alternative sentencing measures. The court ruled that since the judge possesses discretionary power to propose alternative sanctions, the omission does not constitute a legal violation warranting cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 545-bis, cod. proc. pen.: The appeal against the application of the penalty is inadmissible unless it relies on one of the four statutory grounds, and the omission of the notice on alternative measures does not constitute a legal violation given the judge's discretionary power.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory grounds for appeal alternative sentencing notice judge discretionary power omission of legal notice adeguamento della pena sanzione sostitutiva differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 545-bis, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione lamentando che il giudice non ha effettuato l'avviso di cui all'art. 545-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione lamentando che il giudice non ha effettuato l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (ex ceteris, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità del ricorso.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUARI RATEB nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava al ricorrente le pene concordate con il Pubblico Ministero, in relazione ai fatti di reato ascritti al capo di imputazione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione lamentando che il giudice non ha effettuato l'avviso di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Peraltro, vi è anche da evidenziare che neppure in astratto potrebbe nella fattispecie in esame essere ipotizzata un'illegalità della pena atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (ex ceteris, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01;

Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando l'evidente inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il