Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26448/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and lack of qualified defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26448/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible without procedural formalities due to two primary defects. The appellant filed the complaint significantly beyond the 15-day statutory deadline and failed to engage a qualified defense lawyer as required by law. The court determined the delay was evident from the appellant's own 2019 correspondence acknowledging the 2015 decision, rendering the appeal untimely and procedurally defective.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis, Art. 585, Art. 571, Art. 613, Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the statutory deadline or if the aggrieved party fails to be represented by a qualified defense lawyer at the time of filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal statutory deadline qualified defense counsel procedural defect Cassation appeal procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione tardiva opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis c.p.p.
Art. 409, comma 6 c.p.p.
Art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) c.p.p.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
pen., e che a tanto consegua la condanna del ricorrente (ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
articolo 410-bis cod. proc. pen
art. 410-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, 26/11/2021, dep. 2022, n. 7576
Sez. 2, Sentenza n. 50213 del 25/10/2018
Sez. 3, Sentenza n. 38745 del 19/05/2016
pen., Sez. 3, Sentenza n. 38745 del 19/05/2016, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 22227 del 21/04/2016
267579, Sez. 4, Sentenza n. 22227 del 21/04/2016 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29871 del 25/05/2015
267279, Sez. 5, n. 29871 del 25/05/2015, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 29231 del 25/09/2020
Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
Ritenuto, in ogni caso, che l'impugnazione avrebbe dovuto (conformemente all'autorevole insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc., dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIDEO PAOLO nato a CASALINCONTRADA il 27/06/1952 parte offesa nel pro- cedimento c/ VALERIO MAURIZIO nato a LANCIANO il 26/07/1962 avverso il decreto del 09/10/2015 del GIUDICE DI PACE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Melideo Paolo, quale persona offesa dal reato, ha proposto personalmente reclamo al Tribunale di Chieti, ex articolo 410-bis cod. proc. pen., avverso il decreto emesso il 9/10/2015 (depositato il 14/10/2015) dal Giudice di Pace di Chieti di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposta dallo stesso Melideo e di archiviazione del procedimento; Rilevato che con ordinanza emessa il 13/2/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, trattandosi di provvedimento emesso nell'ottobre 2015 (ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 103/2017), ha disposto trasmettersi l'istanza a questa Corte, in applicazione dell'articolo 409, comma 6, cod. proc. pen. vigente a detta data, conformemente all'orientamento di questa Corte [vedasi, ad esempio, sez. 5, 26/11/2021, dep. 2022, n.7576, non massimata, secondo cui:

«ai fini dell'individuazione del rimedio applicabile, in assenza di una disposizione transitoria che regoli il passaggio dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 ed in forza del principio "tempus regit actum", deve farsi riferimento al momento del deposito del provvedimento di archiviazione e non a quello della proposizione dell'impugnazione, con la conseguenza che è ricorribile per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, prima dell'entrata in vigore di detta disciplina, in presenza di opposizione della persona offesa, abbia proceduto "de plano" ad archiviazione, senza motivare sull'infondatezza della notizia di reato o sull'inammissibilità dell'opposizione (Sez. 2, Sentenza n. 50213 del 25/10/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 275514 - 01)»];

Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile, sia perché tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento di archiviazione [si vedano, al riguardo, tra le tante, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) cod. proc. pen., Sez. 3, Sentenza n. 38745 del 19/05/2016, Rv. 267579, Sez. 4, Sentenza n. 22227 del 21/04/2016 Cc., Rv. 267279, Sez. 5, n. 29871 del 25/05/2015, Rv. 265296], sia ai sensi degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta personalmente dal Melideo e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione;

Ritenuto, infatti, che, a fronte del lunghissimo tempo decorso dal provvedimento di archiviazione (del 14/10/2015) a quello di sua impugnazione (il 13/4/2023), non solo il Melideo, pur gravato da un onere di mera allegazione circa le circostanze di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato (vedasi Sez. 2, Sentenza n. 29231 del 25/09/2020, non massimata), nulla ha asserito, al riguardo, ma risulta che egli già il 10/4/2019 fosse perfettamente a conoscenza del decreto qui impugnato (si veda la sua istanza datata 10/4/2019 al Procuratore Generale di questa Corte, in cui fa riferimento al detto decreto);

Ritenuto, in ogni caso, che l'impugnazione avrebbe dovuto (conformemente all'autorevole insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc., dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) rispettare l'articolo 613, comma 1, cod. proc. pen. vigente al momento dell'avvenuta conoscenza (per quanto detto, certa dal 10/4/2019) del provvedimento impugnato (dunque, come novellato dalla legge 103/2017), e cioè avrebbe dovuto esser proposta da un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti; Rilevato, pertanto, per il duplice ordine di ragioni detto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tanto consegua la condanna del ricorrente (ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore d