Sentenza — n. 26446/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibili perché intempestivi gli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile Vaduva Dorela avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Penne ha assolto Roman Donna per il reato di minaccia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 comma 2 c.p; Sentenza — n. 26446/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dagli atti risulta che la sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di Penne il 10 giugno 2022 è stata ritualmente depositata entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VADUVA DOREL nato il 11/08/1979 nel procedimento a carico di: ROMAN DORINA nato il 27/12/1977 avverso l'ordinanza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARA 92 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia di Nardo, la quale ha richiesto ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. Carlo Corradi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. t
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibili perché intempestivi gli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile Vaduva Dorela avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Penne ha assolto Roman Donna per il reato di minaccia.
2. Avverso l'ordinanza ricorre la parte civile deducendo violazione di legge. In tal senso eccepisce anzitutto che erroneamente il Tribunale ha ritenuto intempestivo l'appello del pubblico ministero, atteso che lo stesso è stato spedito ai sensi dell'art. 583 comma 1 n. 2 c.p.p. in data anteriore al 25 luglio 2022, data in cui scadeva il termine per impugnare la sentenza del Giudice di Pace, rimanendo irrilevante quella in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria di quest'ultimo. Quanto invece alla propria impugnazione, il ricorrente osserva come lo stesso sia stata ritualmente e tempestivamente depositata dal difensore ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p. presso la cancelleria del Tribunale di Pescara, rimanendo irrilevante il momento in cui la stessa sia stata trasmessa alla cancelleria del Giudice di Pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Dagli atti risulta che la sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di Penne il 10 giugno 2022 è stata ritualmente depositata entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
b) c.p.p. il termine assegnato alle parti per impugnarla è scaduto il 25 luglio 2022. Risulta ancora che il pubblico ministero ha spedito il proprio atto d'appello a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice a quo il 22 luglio del 2022 e che la stessa è effettivamente pervenuta il successivo 26 luglio. Risulta infine che il difensore della parte civile ha presentato l'appello presso la cancelleria del Tribunale di Pescara il 21 luglio 2022 e che lo stesso è stato spedito in pari data a quella del Giudice di Pace di Penne, dove è pervenuto il successivo 28 luglio.
3. Così ricostruiti i fatti processuali, il ricorso risulta anzitutto inammissibile nella parte in cui viene eccepita la tempestività dell'appello del pubblico ministero. La parte civile appellante non è infatti legittimata ad impugnare il provvedimento con il quale viene dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta agli effetti penali dal pubblico ministero, non avendovi interesse. Coglie invece nel segno la seconda doglianza proposta con il ricorso, atteso che il difensore della parte civile si è avvalso della facoltà attribuitagli dall'art. 582 comma 2 c.p.p. di presentare l'impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trovava.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione deve dunque guardarsi al momento in cui l'atto è stato depositato nelle forme menzionate e non già a quello in cui lo stesso, su impulso della cancelleria dell'ufficio giudiziario di presentazione, perviene alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Posto che, come ricordato, l'appello della parte civile è stato legittimamente depositato il 21 luglio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Pescara, lo stesso era tempestivo, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice dell'appello.
4. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla declaratoria di inammissibi e civile e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello della parte civile e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello per l'ulteriore corso. Inammiss