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Ordinanza — n. 26443/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging subjective element of theft instead of request for penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the permitted grounds for challenging a penalty imposed upon request. The appellant argued the trial court failed to prove the subjective element of the theft crime, but the defense explicitly conceded this lack of evidence. The court ruled that appeals against such penalties are strictly limited to issues regarding the defendant's will, the link between the request and the sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, excluding evidentiary gaps on the crime's elements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalties imposed upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, the correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality, excluding challenges to the proof of the crime's subjective element.

Parole chiave

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penalty upon request inadmissible appeal subjective element theft cassation grounds procedural admissibility motivi di cassazione istanza di revisione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 9 agosto 2023 il Tribunale di Napoli ha applicato a Daniel Cristinel Mihalache la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto aggravato di furto.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727/2018
pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE DANIEL CRISTINEL nato il 23/08/1999 avverso la sentenza del 09/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 agosto 2023 il Tribunale di Napoli ha applicato a Daniel Cristinel Mihalache la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto aggravato di furto.

2. L'avvocato Donato De Paola, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale e processuale, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, che non poteva trarsi dal verbale di arresto e dai suoi allegati e dalla relazione orale svolta all'udienza di convalida.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti. Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha invece devoluto il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso