Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic lack of reasoning violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Pepe inadmissible without formalities. Pepe argued the lower court lacked motivation regarding non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this as a generic formal defect exceeding permitted grounds for appealing plea bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610 c.p.p.; In plea bargain appeals, generic formal complaints regarding motivation are inadmissible as they do not address the specific statutory grounds for challenging such sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE PASQUALE nato a NOCERA SUPERIORE il 02/05/1977 avverso la sentenza del 15/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza del 15 dicembre 2023 il G.u.p. del Tribunale di Bologna, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di Pasquale Pepe la pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ricorre Pasquale Pepe, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le censure dedotte risultano assolutamente generiche e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. — vaglio per altro concretamente operato dal G.u.p. in relazione al capo Q) per il Pepe ed in relazione ad altro coimputato, dichiarando l'estinzione per prescrizione — né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), cosicché il motivo oltre a non essere consentito è anche generico.
5. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in