Sentenza — n. 26435/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Brescia, rigettando l'appello proposto dalla ditta individuale G.V. di Gianluigi Voce, ha confermato il decreto del 31 marzo 2023 emesso dal Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'istanza della predetta ditta individuale di applicazione del controllo giudiziale ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 26435/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Deve in primo luogo osservarsi che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui esso denuncia la illogicità, la contraddittorietà o la insufficienza della motivazione. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G.V. di Gianluigi Voce, in persona del titolare Gianluigi Voce avverso il decreto del 13/11/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Brescia, rigettando l'appello proposto dalla ditta individuale G.V. di Gianluigi Voce, ha confermato il decreto del 31 marzo 2023 emesso dal Tribunale di Brescia che aveva rigettato l'istanza della predetta ditta individuale di applicazione del controllo giudiziale ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso la G.V. di Gianluigi Voce, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale denuncia contestualmente la violazione del citato art. 34-bis, nonché la mancanza, la contraddittorietà e l'omessa motivazione. Sostiene che la Corte territoriale si è limitata a ribadire il ragionamento illogico e contraddittorio già sviluppato dal Tribunale, fondato esclusivamente sui rapporti di parentela tra Gianluigi Voce ed alcuni suoi parenti invece che sulle modalità concrete della gestione di impresa, che non risulta affatto influenzata da detti rapporti e che da soli non avrebbero alcuna rilevanza.
La Corte di merito avrebbe anche omesso di prendere in esame tutte le prove documentali offerte dalla difesa ed avrebbe confuso alcuni dati fattuali. La Corte di appello afferma che il provvedimento si fonda sulle modalità operative della impresa, ma poi non si cura di descrivere tali modalità. Inoltre, la ricorrente afferma che il presupposto per l'applicazione dell'invocata misura è la possibilità di bonificare dell'impresa, da valutarsi attraverso un giudizio prognostico, che può concludersi negativamente solo nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa, e denuncia che nel caso di specie tale valutazione è del tutto mancata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Deve in primo luogo osservarsi che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui esso denuncia la illogicità, la contraddittorietà o la insufficienza della motivazione. 1.2.
Il ricorso è invece infondato, laddove esso denuncia la mancanza di motivazione e nella parte in cui si lamenta la violazione dell'art. 34-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che i giudici del merito avrebbero fondato la loro decisione solo sui rapporti di parentela di Gianluigi Voce con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, omettendo tra l'altro di valutare se l'impresa fosse o meno «bonificabile». In contrario deve osservarsi che la Corte di appello ha mostrato di confrontarsi con i rilievi difensivi, rilevando come dovesse escludersi, nel caso di specie, l'occasionalità e l'episodicità dei contatti tra l'attività economica della odierna ricorrente e la criminalità organizzata ed evidenziando che ogni aspetto dell'attività economica della GV di Gianluigi Voce risulta legato strettamente alle altre imprese del medesimo gruppo familiare, tutte oggetto di interdittive prefettizie.
In particolare, ha segnalato che diversi elementi — quali la locazione degli spazi congiuntamente ad altra società oggetto di ordinanze interdittive, la sede operativa, la provenienza di una parte dei mezzi pesanti e dei beni strumentali, la continuità della gestione aziendale tre le imprese, i rapporti commerciali costanti con le altre società riferibili al gruppo familiare — inducono a ritenere sussistente una interdipendenza reciproca e comunanza di interessi e modalità di azione con le altre imprese mafiose. Sulla base di tali elementi è stata, quindi, esclusa la occasionalità dei rapporti con la criminalità organizzata e la possibilità per l'impresa di essere ammessa al controllo giudiziale.
Il rigetto appare, dunque, trovare causa non nel semplice rapporto di consanguineità dell'imprenditore con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, bensì nelle concrete modalità di gestione dell'attività di impresa. Trattasi di motivazione completa ed adeguata e del tutto rispettosa del citato art. 34-bis.
2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamen