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Ordinanza — n. 26433/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of specific facts regarding plea agreement conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence based on a plea agreement, arguing the court failed to evaluate specific grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that grievances regarding waived conditions and the determination of the penalty were inadmissible because they did not affect the legality of the imposed sanction and were explicitly renounced in the plea agreement.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when grievances concern waived conditions for acquittal or the penalty determination that does not constitute an illegal sanction, as these issues are excluded from the scope of the plea agreement procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds plea agreement acquittal conditions procedural costs penalty determination cassation review abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Paolo Caterino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., nella misura concordata fra le parti in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue la evidente inammissibilità della censura mossa con l'odierno ricorso, la quale risulta, peraltro, anche del tutto generica, non essendo state precisate le condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., nella misura concordata fra le parti in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ne consegue la evidente inammissibilità della censura mossa con l'odierno ricorso, la quale risulta, peraltro, anche del tutto generica, non essendo state precisate le condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex plurimis Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Anghel Florin, nato in Romania in data 8/11/1986, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 3 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a Florin Anghel, per il delitto ascrittogli ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., nella misura concordata fra le parti in applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

2. Florin Anghel ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Paolo Caterino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione ed ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129, 192 e 599- bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2, 7 e 7 -bis, secondo comma, cod. pen. per avere omesso di motivare il mancato riconoscimento dell'esistenza di una causa di proscioglimento.

3. Tanto premesso, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex plurimis Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); mentre non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01). 3.1.

Ne consegue la evidente inammissibilità della censura mossa con l'odierno ricorso, la quale risulta, peraltro, anche del tutto generica, non essendo state precisate le condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello. 3.2. All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cas