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Sentenza — n. 26421/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26421/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il provvedimento impugnato ha confermato la condanna già irrogata, nei confronti dell'odierno ricorrente, dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di furto aggravato di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., "perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della ditta Giordano Srl sita in Samo manometteva il contatore dell'Energia elettrica ivi istallato ponendo due cavi unipolari abusivi i quali tramite un interruttore salvavita e un teleruttore andavano ad alimentare l'impianto evitando così la normale registrazione del consumo di energia elettrica, facendo registrare un errore nella rilevazione cui si impossessavano arbitrariamente inducendo in errore l'Ente erogante.

Regesto Legislator

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articolo 2 cod. pen, art. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26421/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, si sostiene l'applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo, ai sensi dell'articolo 2 cod. pen., nonché l'assenza di contestazione dell'aggravante in questione, di natura "valutativa", in quanto non contenuta - in maniera esplicita e neanche in fatto o mediante l'univoco richiamo di una norma che si riferisca ad essa solamente - nel capo d'imputazione: non essendo all'uopo sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, parlare di furto di energia elettrica per ritenere contestata in fatto l'aggravante della sottrazione al pubblico servizio o alla pubblica utilità, senza il richiamo del suo impiego effettivo e considerata la variabile definizione di tali concetti data, in diversi momenti storici, dal legislatore.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia disturbo elettromagnetico abuso di impianti di telecomunicazioni perturbamento di pubblici servizi materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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articolo 2 cod. pen
art. 597 cod. proc. pen
Nella specie non è stata contestata dal Pubblico Ministero, né è stata ritenuta dal Tribunale l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (che rende il reato perseguibile d'ufficio), per cui essa illegittimamente (ovvero in violazione dell'art. 597 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERRATO GIOVANNI nato a SARNO il 19/05/1970, avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. PAOLA FILIPPI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. GIOVANNI ANNUNZIATA, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato ha confermato la condanna già irrogata, nei confronti dell'odierno ricorrente, dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di furto aggravato di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., "perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della ditta Giordano Srl sita in Samo manometteva il contatore dell'Energia elettrica ivi istallato ponendo due cavi unipolari abusivi i quali tramite un interruttore salvavita e un teleruttore andavano ad alimentare l'impianto evitando così la normale registrazione del consumo di energia elettrica, facendo registrare un errore nella rilevazione cui si impossessavano arbitrariamente inducendo in errore l'Ente erogante.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto Nt con violenza sulle cose esposte alla pubblica fede. Accertato in Scafati il 18.08.2016" (così testualmente il capo di imputazione riportato nella sentenza di primo grado). La Corte d'appello ha confermato la detta condanna, escludendo la circostanza aggravante della cosa esposta a pubblica fede, riconoscendo, allo stesso tempo, come contestata in fatto, la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa oggetto di furto, ritenendo, così, che si trattasse di delitto perseguibile d'ufficio.

2. Con il ricorso proposto, il difensore dell'imputato, menzionando copiosa giurisprudenza di questa Corte (ivi inclusa Sez. U, Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436) in tema di aggravanti cosiddette di natura valutativa e dei corrispondenti oneri di contestazione in capo alla pubblica accusa, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità per difetto di querela dell'azione penale, in ragione delle modifiche normative apportate dal decreto legislativo 150/2022 (che hanno reso procedibile a querela il delitto in questione, laddove non aggravato per essere la cosa sottratta destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità).

In particolare, si sostiene l'applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo, ai sensi dell'articolo 2 cod. pen., nonché l'assenza di contestazione dell'aggravante in questione, di natura "valutativa", in quanto non contenuta - in maniera esplicita e neanche in fatto o mediante l'univoco richiamo di una norma che si riferisca ad essa solamente - nel capo d'imputazione: non essendo all'uopo sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, parlare di furto di energia elettrica per ritenere contestata in fatto l'aggravante della sottrazione al pubblico servizio o alla pubblica utilità, senza il richiamo del suo impiego effettivo e considerata la variabile definizione di tali concetti data, in diversi momenti storici, dal legislatore.

3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo rigettarsi il ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato note conclusive, con le quali ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (Sez. U n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino e n. 10251 del 17/10/2006, deo. 2007, Michaeler) sul punto della sentenza concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale: pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all'articolo 597, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanze aggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, ritenendo sussistente l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, diversa da quella contestata (e ritenuta dal giudice di primo grado) di esposizione del bene alla pubblica fede.

3. La questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di "dare al fatto una definizione giuridica più grave", riconosciuto al giudice dell'impugnazione dall'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di "definizione giuridica" (confronta Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, Messina Denaro, Rv. 277249, Sez. 2, n. 26192 del 26/05/2023, Bruno, non massimata, Sez. 5, n. 43842 del 14/10/2022, Savarese, non massimata, e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485, Sez. 5, n.825 del 21/09/2020, dep. 2021, Lagnina, non massimata, Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537).

4. Nella specie non è stata contestata dal Pubblico Ministero, né è stata ritenuta dal Tribunale l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio (che rende il reato perseguibile d'ufficio), per cui essa illegittimamente (ovvero in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.) è stata riconosciuta sussistente dalla Corte di appello senza impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Ne deriva che, esclusa l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio e non risultando essere stata presentata querela entro il 30 marzo 2023 (termine previsto dall'art. 85 d.lgs 150/2022), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere prosegu