Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused instead of a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused, Veronica Visco, rather than by a qualified defense lawyer. Although the lower court had found Visco responsible for a crime under Article 455 of the Penal Code, the appeal lacked the required formalities mandated by recent legislative changes. The court ruled that appeals against any judicial decision, including precautionary measures, must be signed by a lawyer registered with the Special Roll of the Court of Cassation to be valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judicial decisions must be signed by a qualified defense lawyer; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Visco Veronica nata a Noia il 27 maggio 1991; avverso la sentenza del 14 novembre 2023 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco.
RITENUTO IN FATTO
- che Veronica Visco ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno all'esito della quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art.455 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto non solo è privo delle ragioni (in fatto e diritto) poste a sostegno della proposta impugnazione, ma, comunque, è personalmente sottoscritto dall'imputata, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2024 Il Cojiigliere estensore Il Presiden