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Ordinanza — n. 26170/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to vague legal qualification complaint lacking specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence, arguing the judge incorrectly qualified the crime under Article 453 of the Penal Code instead of Article 455. The court found the complaint vague and unsupported by specific evidence, noting that legal qualification errors are only admissible if they constitute a manifest error immediately evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are limited to specific grounds, and complaints regarding legal qualification are inadmissible unless they demonstrate a manifest error immediately evident from the indictment.

Parole chiave

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settlement sentence appeal legal qualification error manifest error standard vague complaint inadmissibility procedural costs award messa in circolazione di monete false riproduzione e imitazione di biglietti di banca assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Ritenuto in diritto 1.A norma dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
Art. 453 cod. pen.
con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 453 cod.
Art. 455 cod. pen.
1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe sollecitato al pubblico ministero la modifica dell'imputazione da quella dell'art. 455 cod. pen. in quella di cui all'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stata applicata a Ruscio Giuseppina Nicoletta Antonella la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stata applicata a Ruscio Giuseppina Nicoletta Antonella la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 453 cod. pen
con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 453 cod. pen.
art. 455 cod. pen
1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe sollecitato al pubblico ministero la modifica dell'imputazione da quella dell'art. 455 cod. pen.
art. 616 c.p
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22
Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20
Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c.
Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18
279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv.
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCIO GIUSEPPINA NICOLETTA ANTONELLA nato a MILANO il 13/06/1965 avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Chieti, con la quale è stata applicata a Ruscio Giuseppina Nicoletta Antonella la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 453 cod. pen. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe sollecitato al pubblico ministero la modifica dell'imputazione da quella dell'art. 455 cod. pen. in quella di cui all'art. 453 cod. pen. - sulla quale si è poi formato l'accordo sulla pena - invece insussistente e svincolata dalle fonti di prova.

Ritenuto in diritto 1.A norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.Tanto premesso, il motivo di ricorso è attinto dal vizio di aspecificità e manifesta infondatezza, perché è consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023;

Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. Cari Valentino, Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, Maugeri, Rv. 272619). 1.2.Per un verso, la qualificazione giuridica del reato attribuita nel capo d'imputazione, sulla quale si è perfezionato l'accordo sulla pena, è quella di cui all'art. 453 cod. pen. in relazione alla condotta di "concerto" tra l'imputata e il falsificatore delle banconote affinchè la prima, ricevuta dal secondo la moneta contraffatta, la mettesse in circolazione; per altro verso, la doglianza difensiva assume connotati di assoluta vaghezza, perché si limita a contestare la qualificazione giuridica ("non è dato comprendere da quali elementi trarre il convincimento che la ricorrente possa rispondere del più grave reato di cui all'art. 453 cpp", sic) senza fornire elemento idoneo a consentire l'espletamento del sindacato di legittimità. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2024 Ilc‘oNh. \igliere estensor