Italian court partially allows appeal against preventive seizure, annulling property seizure due to lack of pertinence reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially annulled the lower court's order confirming a preventive seizure against Michele Maggi and his family. While the seizure of bank accounts and the car was upheld due to sufficient evidence of fraud, the court found the seizure of two specific real estate properties lacked proper reasoning regarding their connection to the crime. Consequently, the order was annulled only regarding the properties, sending the case back for a new examination on those specific assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: The reviewing tribunal must independently evaluate the pertinence of seized assets to the alleged crime; failure to address specific defenses regarding the link between property and delict constitutes a lack of motivation requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Maggi Michele, nato a La Spezia il 04/10/1959 2. Mc Cann Jeannine Denise, nata in U.S.A. il 13/12/1969 3. Mc Cann Gerald James, nato in California il 07/12/1935 4. Mc Cann Barbara Ann, nata in Pennsylvania il 03/05/1941 5. Maggi Sofia Mara, nata in U.S.A. il 31/07/1997 avverso la ordinanza del 05/01/2024 del Tribunale di La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente Michele Maggi, avv. Daniele Caprara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il difensore degli altri ricorrenti, avv. Angelo Edoardo De Riso, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di La Spezia ha confermato, ex art. 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro preventivo 1 (4,/ emesso in data 30 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia avente ad oggetto le somme di denaro depositate su un conto corrente intestato a Michele Maggi, altre somme depositate su un conto corrente intestato alla moglie di Michele Maggi, Jeannine Denise Mc Cann ed ai parenti di questa indicati in epigrafe, quote di fondi comuni di investimento intestate a Jeannine Denise Mc Cann, somme o valori depositati in cassette di sicurezza intestate ai predetti soggetti, un immobile sito in Arzachena di proprietà di Michele Maggi ed un immobile sito a Cortina d'Ampezzo, di cui è usufruttuario Michele Maggi e nuda proprietaria la figlia Simona Maggi, ed infine un'autovettura intestata a quest'ultima, in quanto le somme di denaro deriverebbero dalle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva ipotizzate a carico di Michele Maggi quale amministratore della Diesel Center s.p.a., dichiarata fallita il 21 aprile 2021, e gli altri beni sarebbero stati acquistati con i proventi di tali condotte delittuose.
In particolare, Michele Maggi, nella predetta qualità, avrebbe trasferito, mediante bonifici bancari, la somma di euro 5.474.370,00 dalla Diesel Center s.p.a. alla controllante Acqualux e poi da questa ai conti personali intestati a lui ed alla moglie Jeannine Denise McCann; inoltre, avrebbe concorso a cagionare il dissesto della Diesel Center s.p.a. distribuendo dividendi per utili mai conseguiti per euro 3.324.324,00 in favore della Acqualux.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso Michele Maggi, nonché, quali terzi interessati, Jeannine Denise Mc Cann, Gerald James Mc Cann, Barbara Ann Mc Cann e Sofia Mara Maggi, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine alla censura di mancanza di autonoma valutazione, ad opera del Giudice per le indagini preliminari, dei presupposti del sequestro preventivo, essendosi il Giudice per le indagini preliminari limitato a riportare testualmente il contenuto della richiesta del Pubblico ministero e a dichiarare in modo apodittico di condividerla quanto alla sussistenza del fumus delicti, omettendo ogni motivazione quanto alle esigenze cautelari.
I ricorrenti ribadiscono il denunciato vizio del provvedimento di sequestro e si dolgono dell'errata decisione del Tribunale del riesame, essendo rilevabile ictu oculi la carenza di autonoma valutazione e la assenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Né il Tribunale del riesame aveva la facoltà di integrare la motivazione del decreto, del tutto assente. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, omettendo il provvedimento impugnato di dare risposta alle censure formulate sul punto. 2.3.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di pertinenzialità tra i beni colpiti dalla misura cautelare ed il reato. In particolare, quanto all'immobile sito a Cortina, si era dedotto che esso già apparteneva al ricorrente sin dal 2005 e quindi era stato acquistato con risorse economiche non provenienti dal delitto contestato. Analoghe censure erano state formulate in ordine alle quote dei fondi comuni di investimento. In ordine a tale censura, nessuna risposta viene fornita con l'ordinanza qui impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente osservarsi che i ricorsi di Jeannine Denise Mc Cann, Gerald James Mc Cann, Barbara Ann Mc Cann e Sofia Mara Maggi sono inammissibili, non risultando conferita ai loro difensori procura speciale per proporre ricorso per cassazione. Deve ribadirsi in questa sede che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505).
2. Quanto al ricorso di Michele Maggi, esso è inammissibile per difetto di interesse quanto ai beni a lui non intestati. L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098).
3. Quanto ai beni intestati a Michele Maggi, il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez.
U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Nel caso di specie, il provvedimento di sequestro riporta il testo della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero ed esprime la propria adesione alla stessa sia in relazione al fumus delicti, affermando che esso emerge dalle prove acquisite, sia in relazione al periculum in mora, affermando che la libera disponibilità in capo al Maggi dei beni oggetto di sequestro consentirebbe allo stesso il loro occultamento o la loro dispersione e quindi un aggravamento delle conseguenze del reato per cui si procede.
4. Infondato è anche il secondo motivo, atteso che il Tribunale del riesame ha esplicitato le esigenze cautelari, evidenziando il rischio di dispersione delle somme e dei beni che si assumono acquistati con risorse economiche di pertinenza della società fallita ed oggetto di distrazione. Ha pure affermato che tale rischio appare concreto ed attuale in considerazione del rilevante ammontare delle somme di denaro che il ricorrente ha trasferito all'estero negli anni dal 2014 al 2020.
5. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato quanto alla mancata risposta, da parte del Tribunale del riesame, alle specifiche censure in ordine al nesso pertinenziale tra gli immobili siti in Cortina d'Ampezzo e Arzachena ed il reato per cui si procede in questa sede. Il Tribunale del riesame non si è in alcun modo confrontato con tali censure, cosicché in relazione a tale punto sussiste il vizio di mancanza di motivazione.
6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente agli immobili siti ad Arzachena e Cortina d'Ampezzo con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di La Spezia.
7. All'inammissibilità dei ricorsi di Jeannine Denise Mc Cann, Gerald James Mc Cann, Barbara Ann Mc Cann e Sofia Mara Maggi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Me Cann Jeannine Denise, Mc Cann Gerald James, Mc Cann Barbara Ann e Maggi Sofia Mara e li condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Maggi Michele limitatamente alla proprietà dell'immobile in Arzachena ed al diritto di usufrutto sull'immobile in Cortina D'Ampezzo con rin