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Ordinanza — n. 26162/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic procedural defect claim lacking specific non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Elio Papi's appeal inadmissible de plano for failing to specify the exact cause of non-prosecution. Although the lower court had reduced his sentence based on a plea agreement, Papi argued a procedural violation regarding the declaration of non-prosecution grounds. The court rejected this because the appeal was too generic and did not identify which specific legal cause of non-prosecution was violated.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on a procedural defect must specifically identify the violated cause of non-prosecution; a generic claim without specific grounds is inadmissible de plano.

Parole chiave

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procedural defect appeal cause of non-prosecution inadmissible de plano plea agreement sentencing Italian criminal procedure revisione della sentenza penale riduzione della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Papi Elio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Carlo Ercolino, deducendo inosservanza di nome processuali, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 599 - bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Papi Elio, nato a Napoli il 26/01/1988, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/11/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 29/05/2023 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica - con cui Elio Papi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di tentato furto pluriaggravato a lui ascritto - rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, accogliendo la determinazione della pena concordata tra il Procuratore generale ed il difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 599 - bis cod. proc. pen.

2. Papi Elio ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Carlo Ercolino, deducendo inosservanza di nome processuali, ai sensi dell'art. 606, lett.

c) cod. proc. pen., quanto alla mancata declaratoria di cause di non punibilità e proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Elio Papi va dichiarato inammissibile con procedura de plano, stante la assoluta e palese genericità del motivo, che non indica neanche quale sarebbe la causa di non punibilità o di improcedibilità verificatasi nel caso in esame, a fronte di una pronuncia che, in ogni caso, pur avendo recepito l'accordo tra le parti, previa rinuncia agli altri motivi di appello, ha comunque valutato la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/03/2024 Il Consigliere estensore