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Ordinanza — n. 26161/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to filing after the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Sebastiano Piras's appeal against a conviction for threats and assault inadmissible. Piras argued for a retrial based on reasoning defects, but the Court found the appeal filed on November 13, 2024, was late. The court determined the final deadline was October 30, 2024, based on the 45-day limit and holiday suspensions, resulting in the dismissal and an order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period, calculated from the service of the judgment and adjusted for holidays.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit holiday suspension of terms Supreme Court jurisdiction procedural default minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso di Sebastiano Piras va dichiarato inammissibile per tardività, posto che, a fronte della pronuncia intervenuta in data 30/05/2023, per la quale la Corte di merito aveva riservato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Piras Sebastiano, nato a Roma il 22/11/1983, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 30/05/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica che, in data 22/02/2021 Ceva condannato il Piras a pena di giustizia per i reati di minacce gravi, violazione di domicilio e lesioni personali a lui ascritte. ( 2. Sebastiano Piras ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Francesco Maria Cantalamessa, deducendo tre motivi, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., relativi a vizi di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Sebastiano Piras va dichiarato inammissibile per tardività, posto che, a fronte della pronuncia intervenuta in data 30/05/2023, per la quale la Corte di merito aveva riservato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione della sentenza era stata tempestivamente depositata in data 25/07/2023; ne deriva che - considerato che il termine per la proposizione del ricorso in cassazione, nel caso in esame, era pari a giorni quarantacinque, e considerata la sospensione dei termini in periodo feriale, nonché il termine di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione era quello del 30/10/2024, per cui il ricorso, presentato in data 13/11/2024, è palesemente tardivo. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/03/2024 I