Sentenza — n. 26141/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI fatti oggetto delle imputazioni traggono origine dal fallimento (dichiarato il 20 luglio 2017 dal Tribunale di Torino) della Centropress s.r.l. e dai conseguenti accertamenti compendiati nella annotazione di polizia giudiziaria del 6 novembre 2017, dalla quale sarebbero emersi, secondo la prospettazione accusatoria, significativi elementi sintomatici di una attività distrattiva del patrimonio aziendale riconducibile, principalmente, a Marco Renon (amministratore unico della società) e al suo consulente contabile, Sergio Basellini. In questo contesto e per quel che rileva in questa sede, venivano tratti a giudizio anche Mariolino Leonardi e Marco Manganiello per rispondere, in concorso tra loro e con Marco Renon e Sergio Basellini (insieme ad altri soggetti coinvolti nelle complesse operazioni ricostruite nel corso delle indagini), del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso nella distrazione del complesso dei beni aziendali della Centropress s.r.l. attraverso una pluralità di atti fraudolenti posti in essere in epoca di conclamato dissesto, tesi a frapporre soggetti giuridici apparentemente terzi, ma in realtà riconducibili a Marco Renon (amministratore della società fallita), nella titolarità di tali beni, così impedendo le attività di recupero da parte del curatore fallimentare; lvlariolino Leonardi, avvocato, quale, consulente legale di Marco Renon, rafforzando gli intenti illeciti di quest'ultimo e fornendo strumenti per la realizzazione degli stessi, nonché quale amministratore unico della società di diritto croato Fusia Capital;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 26141/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il sesto ed il settimo motivo attengono al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 689 del 1981, rigettata, sostiene la difesa, sulla sola valutazione dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Leonardi Mariolino nato a Catania il 20 gennaio 1963; Manganiello Marco nato a Milano il 1° settembre 1969; avverso la sentenza del 30 giugno 2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi gli avv.ti Gilberto Comotto e Pietro Romano, che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
1. I fatti oggetto delle imputazioni traggono origine dal fallimento (dichiarato il 20 luglio 2017 dal Tribunale di Torino) della Centropress s.r.l. e dai conseguenti accertamenti compendiati nella annotazione di polizia giudiziaria del 6 novembre 2017, dalla quale sarebbero emersi, secondo la prospettazione accusatoria, significativi elementi sintomatici di una attività distrattiva del patrimonio aziendale riconducibile, principalmente, a Marco Renon (amministratore unico della società) e al suo consulente contabile, Sergio Basellini. In questo contesto e per quel che rileva in questa sede, venivano tratti a giudizio anche Mariolino Leonardi e Marco Manganiello per rispondere, in concorso tra loro e con Marco Renon e Sergio Basellini (insieme ad altri soggetti coinvolti nelle complesse operazioni ricostruite nel corso delle indagini), del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso nella distrazione del complesso dei beni aziendali della Centropress s.r.l. attraverso una pluralità di atti fraudolenti posti in essere in epoca di conclamato dissesto, tesi a frapporre soggetti giuridici apparentemente terzi, ma in realtà riconducibili a Marco Renon (amministratore della società fallita), nella titolarità di tali beni, così impedendo le attività di recupero da parte del curatore fallimentare; lvlariolino Leonardi, avvocato, quale, consulente legale di Marco Renon, rafforzando gli intenti illeciti di quest'ultimo e fornendo strumenti per la realizzazione degli stessi, nonché quale amministratore unico della società di diritto croato Fusia Capital;
Marco Manganiello, quale socio amministratore della Fonderia Mari, che aveva fittiziamente acquistato i beni della fallita.
2. La prospettazione accusatoria è stata integralmente confermata dal Tribunale e, all'esito dell'impugnazione interposta dagli imputati, anche dalla Corte d'appello.
3. Avverso tale ultima sentenza presentano ricorso per cassazione il Leonardi e il Manganiello.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Mariolino Leonardi si compone di tre motivi d'impugnazione. 4.1. Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Sostiene la difesa che la vicenda distrattiva si sarebbe esaurita il 20 aprile 2016, con la cessione dei beni dalla Centropress alla Fonderia Mari. I successivi trasferimenti (quelli dalla Fonderia Mari alla Melting Group e da quest'ultima alla Fusia) non avrebbero valenza distrattiva, in quanto relative a beni già fuoriusciti dal patrimonio della fallita: la potrebbero assumere solo ricomprendendo tale ulteriore segmento negoziale all'interno del perimetro della fattispecie.
Ma ciò presupporrebbe, ineludibilmente, la strutturazione del reato in termini di concorso di persone ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; un concorso che, logicamente, potrebbe ipotizzarsi solo in un momento antecedente (o al massimo coevo) alla consumazione del reato, mai dopo. Ebbene, il Leonardi non compare né nella prima cessione (dalla fallita alla Fonderia Mari), né nella seconda (tra la Fonderia Mari e la Melting Group), ma solo in quella successiva, tra la Melting Group e la Fusia; cessione per la quale, tra l'altro, il Leonardi era già stato condannato a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta (in relazione al fallimento della Melting Group); imputazione che la prospettazione accusatoria condurrebbe a duplicare attribuendo a tale medesimo atto valenza distrattiva anche in relazione al patrimonio della Centropress, originaria proprietaria. 4.2.
Il secondo attiene alla sussistenza del profilo soggettivo del reato contestato e deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. nella parte in cui la sentenza impugnata non darebbe conto della piena consapevolezza da parte del ricorrente delle intenzioni distrattive del suo cliente in un momento antecedente al perfezionamento del reato e, parallelamente, del contributo fornito dal Leonardi, nella sua qualità di legale, alla realizzazione dell'operazione. 4.3. Il terzo deduce le medesime circostanze, formulate, però, sotto il profilo del vizio di motivazione.
La difesa rileva come proprio dalla e-mail del 20 maggio 2016, segnalata alla Corte d'appello, con la quale veniva assegnato al Leonardi uno specifico compito, emergerebbe la prova di come, prima di tale data, egli fosse completamente all'oscuro della complessiva operazione posta in essere dalla Centropress. Prima di tale data, infatti, il Leonardi non era il legale del Renon ed è solo in tale data che gli vennnero illustrati i dettagli dell'intera operazione; e l'unico contributo di cui vi è traccia attiene alla stipula di un contratto di cessione con riserva di proprietà, quindi ontologicamente privo di valenza distrattiva.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del Manganiello si compone di sette motivi d'impugnazione. 5.1. I primi due e il quinto, formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducono la mancanza di un'effettiva valenza distrattiva della condotta contestata al Manganiello. Ciò in ragione della congruità del prezzo della cessione e della già preesistente inattività della Centropress; circostanza, quest'ultima, che escluderebbe in radice la possibilità dì ipotizzare una distrazione, in favore della Fonderia Mari, tanto del pacchetto clienti, quanto dell'avviamento (in sé, peraltro, insuscettibile di distrazione) della Centropress, di fatto già trasferiti alla Melting Group con la stipula del contratto di affitto. 5.2.
Il terzo ed il quarto attengono alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che, ove la distrazione venga realizzata attraverso la partecipazione di più soggetti, deve necessariamente strutturarsi in termini di dolo concorsuale e, quindi, abbracciare le singole condotte e l'apporto di ciascuna alla realizzazione unitaria del fatto di reato; coefficiente psicologico che, in concreto, non potrebbe essere desunto dalla sola partecipazione a singoli segmenti dell'operazione negoziale, come invece pretendere di fare la sentenza impugnata. 5.3.
Il sesto ed il settimo motivo attengono al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 689 del 1981, rigettata, sostiene la difesa, sulla sola valutazione dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Leonardi è infondato. Va premesso che il Leonardi risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quale consulente legale di Marco Renon, amministratore della società fallita (del quale avrebbe rafforzando gli intenti illeciti, fornendo strumenti per la realizzazione degli stessi), nonché quale amministratore unico della società di diritto croato Fusia Capital, ultima cessionaria dei beni della fallita, fuoriusciti dal patrimonio di quest'ultima. La difesa censura la sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo (in relazione alla configurabilità di una condotta distrattiva avente per oggetto beni già fuoriusciti dal patrimonio dell'imprenditore), sia sotto quello soggettivo (in relazione alla ritenuta consapevolezza dell'unitarietà dell'operazione).
L'assunto dal quale parte la difesa è corretto: la strutturazione del reato in termini di concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., è logicamente ipotizzabile solo in un momento antecedente (o coevo) alla consumazione del reato, mai dopo. Cosicché, se è pur vero che la consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale coincide con la dichiarazione di fallimento (dovendosi aver riguardo a tale momento e non a quello del compimento dell'atto distrattivo per la verifica dell'esistenza di un pregiudizio ai creditori), un comportamento del terzo postumo rispetto alla condotta distrattiva realizzata dall'intraneus, ancorché posto in essere in un momento anteriore al fallimento, rappresentando tale dichiarazione un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell'autore dell'atto distrattivo, non integra, in sé, una condotta concorsuale.
Lo integra, però, ove risulti che l'atto del terzo sia stato posto in essere alla luce di un accordo intervenuto con l'intraneus in un momento anteriore al compimento della condotta (Sez. 5, n. 49499 del 05/07/2018, V., Rv. 274184). Un accordo che, pur non richiedendo la specifica conoscenza del dissesto della società (che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della n rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori), deve comunque strutturarsi in termini di consapevolezza della valenza depauperativa dell'operazione complessivamente posta in essere e volontarietà di offrire il proprio contributo all'intraneus (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).
Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la strategia del Renon prevedeva tre passaggi fondamentali:
a) il trasferimento fittizio della sede di Centropress s.r.l. negli Emirati Arabi Uniti al fine di rendere più difficoltose, ritardandole, le azioni recuperatorie dei creditori della società;
b) la prosecuzione dell'attività negli stessi locali sotto diversa ragione sociale, utilizzando la società Melting Group, anch'essa riferibile al Renon, alla quale venivano trasferiti i beni aziendali;
c) la costituzione delle società croate Althea Trading e Fusia Capital, anch'esse facenti capo al Renon, alle quali trasferire in ultima analisi i beni distratti. Una strategia unitaria la cui realizzazione presuppone, però, per come lucidamente osservato nella sentenza impugnata, "i/ concorso sinergico e coordinato di tutti/partecipanti all'operazione e che dà conto, nella sua unitarietà, del vincolo che avvince, sotto il profilo funzionale, le singole operazioni che si sono succedute nel tempo: il contratto di affitto, sottoscritto dell'ottobre 2015, tra la Centropress e la Melting Group s.r.I.; i plurimi trasferimenti di sede (il 29 dicembre 2015 da Crema a Torino e il 9 maggio 2016, dopo l'integrale cessione delle quote sociali, negli Emirati Arabi Uniti); le plurime successive cessioni (alla Fonderia Mari s.n.c., con provvista fornita dalla Melting Group, e, successivamente, prima alla Melting Group e, in ultimo, alla Fusia Capital, amministrata appunto da Mariolino Leonardi).
All'interno della complessiva operazione, il Leonardi ha, sì, partecipato formalmente al solo segmento relativo alla predisposizione delle società croate, ma lo ha fatto nella piena consapevolezza dell'intero piano di azione perseguito dal Renon e, in particolare, dei segmenti di condotta posti in essere dagli altri imputati (e segnatamente da Basellini e da Manganiello), nella realizzazione dell'obiettivo finale a base della intera operazione (lo "svuotamento" della Centropress). Consapevolezza ampiamente evidenziata dalla Corte territoriale non solo in ragione della logica necessità di tale dato ai fini della pianificazione anche del predetto segmento di condotta, ma anche e soprattutto alla luce del carteggio avvenuto via e-mail tra il Renon ed il Leonardi e, segnatamente, della missiva del maggio 2016 (dove si esplicitano chiaramente gli obiettivi e si definiscono i ruoli) che, per quanto successiva al compimento del primo segmento della complessiva operazione (il trasferimento dei beni dalla fallita alla Fonderia Mari, avvenuto nell'aprile 2016), deve essere comunque letta alla luce di tutte le altre comunicazioni (risalenti, per come chiaramente evidenziato in primo grado, quanto meno al gennaio 2016, quindi in un momento antecedente alla fuoriuscita dei beni dal patrimonio della fallita), nelle quali, discorrendo esplicitamente di "cancellazione" della Centropress dai registri della Camera di commercio, si dà conto delle finalità della complessiva operazione e della comune sua conoscenza.
In questo contesto, poi, è del tutto irrilevante sia la circostanza che l'ultimo dei trasferimenti fosse stato stipulato con la previsione di un patto di riservato dominio, sia la circostanza per cui il Leonardi è stato ritenuto responsabile anche della distrazione dei beni della Melting Group. Sotto il primo profilo valgono plurime concorrenti considerazioni:
a) la valenza distrattiva va valutata alla luce dell'unitarietà dell'operazione economica posta in essere;
b) anche a voler aver riguardo a tale ultimo segmento negoziale, nelle more del trasferimento del diritto di proprietà, comunque i beni risultano sottratti alla disponibilità della fallita, che, in quanto autonoma utilità economica, ben può essere oggetto di distrazione. Sotto il secondo profilo, in ragione della duplice valenza distrattiva della medesima condotta: in relazione al patrimonio della Centropress, originaria proprietaria dei beni, e della Melting Group, successiva cessionaria, all'interno del cui patrimonio i detti beni sono transitati.
2. Complessivamente infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse di Marco Manganiello. 2.1. I primi cinque motivi, afferenti al profilo della responsabilità, sono tutti infondati, per ragioni analoghe a quelle prospettate con riferimento al coimputato. Il Manganiello risponde del reato di bancarotta fraudolenl:a patrimoniale per distrazione perché, nella qualità di socio amministratore della Fonderia Mari s.n.c., avrebbe fittiziamente acquistato i beni della fallita, rivendendoli, dopo circa un mese, alla Melting Group (società riconducibile al Renon, che, peraltro, aveva fornito la provvista per l'acquisto).
Ebbene, l'operazione era fittizia (per come pacificamente ammesso dal Renon e dallo stesso Manganiello e chiaramente desumibile dalla provvista fornita dallo stesso Renon, per il tramite della Melting Group) e il prezzo era "vile" (in quanto significativamente inferiore al valore netto delle immobilizzazioni risultanti dal libro giornale e la valutazione, in quanto afferente ad un apprezzamento in fatto congruamente motivato, non è sindacabile in questa sede). E tanto, in sé, dà conto della natura distrattiva dell'operazione, tanto più ove colorata dall'obbiettivo finale avuto di mira dall'amministratore e dalla piena consapevolezza dello stato di decozione nella quale versava la Centropress (chiaramente desumibile, per come evidenziato dai giudici di merito, dall'acquisto, nel 2015, da parte della Fonderia Mari di alcuni beni oggetto di pignoramento mobiliare eseguito ai danni della stessa Centropress, immediatamente retrocessi al debitore).
E tanto rende irrilevante ogni censura afferente al pacchetto clienti e all'avviamento (in ipotesi sottratti alla Centropress). 2.2. Gli ultimi due motivi attengono al trattamento sanzionatorio e sono indeducibili. È pur vero, infatti, che la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102), ma il c:ontenuto intrinseco di tale motivazione risente della discrezionalità della valutazione affidata al giudice nell'apprezzamento di un fatto; discrezionalità che deve essere esercitata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558;
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494). In concreto, la Corte ha escluso la possibilità di sostituire la pena irrogata evidenziando:
a) il contributo reso nella realizzazione della complessiva vicenda;
b) l'arco temporale nel quale la condotta virtuosa si è articolata;
c) l'assenza di ogni remora nell'aderire al programma criminoso prospettato. E su tali elementi, ritendoli significativi dell'incapacità dell'imputato di rispettare regole e prescrizioni, ha rigettato la richiesta. La motivazione è logica e coerente e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).
3. In conclusione, i rico