Italian Court dismisses appeal against traffic fine for alleged false generalities due to insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Shana Icardi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Icardi argued that the lower court failed to properly address her claim that the driver of the vehicle was not her, citing potential false memories and discrepancies in her passport photo. The court rejected these arguments, ruling that the evidence chain—including the vehicle's ownership, subsequent traffic stops where Icardi admitted her identity, and phone records—logically supported the conclusion that the driver had provided false details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: An appeal based on alleged insufficient reasoning regarding false generalities is inadmissible if the lower court's decision rests on a logically connected set of evidentiary circumstances that the appellant has not effectively contested.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Icardi Shana, nata a Piacenza il 27/03/1991, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa ir data 24/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'avv.to Roberto Saraniti, difensore di fiducia di Shana Icardi, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino in composizione monocratica, emessa in data 11/11/2021, con cui Shana Icardi era stata condannata a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., in Torino il 18/11/2017.2. Shana Icardi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Roberto Saraniti, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in quanto non è stata accertata compiutamente la circostanza che fosse stata la ricorrente e non l'altra donna presente in auto a declinare false generalità, ben essendo possibile che i verbalizzanti fossero incorsi in un falso ricordo, non corrispondendo il dato dell'altezza della ricorrente con il dato riportato nel passaporto esibito, senza contare che la motivazione della sentenza impugnata non considera come la ricorrente ben avrebbe potuto cambiare il colore dei capelli tra il momento del rilascio del passaporto rispetto al momento del controllo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Shana Icardi è inammissibile, in quanto meramente esplorativo e congetturale. La sentenza impugnata ha dato conto del fatto che la vettura, alla cui guida si trovava la donna nei cui confronti veniva elevato il verbale di contravvenzione, era nella disponibilità dei germani 'cardi,. Shana e - Massimo; doveva altresì essere esclusa la circostanza che la donna alla guida dell'auto fosse la seconda ragazza presente nella vettura al momento dell'accertamento della violazione, in quanto pochi giorni dopo l'imputata veniva nuovamente fermata a bordo dell'auto ed, inoltre, risultava dall'esame dei tabulati telefonici che il giorno del fatto il cellulare della 'cardi agganciava una cella indicativa della sua presenza nel luogo in cui era stata elevata la contravvenzione.
Tali circostanze inducevano a ritenere logicamente fondata la conclusione che proprio la 'cardi avesse dichiarato le false generalità. Trattasi di motivazione logicamente illustrata e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. Peraltro, con il ricorso vengono formulate critiche rispetto ad una motivazione fondata su massime di esperienza del tutto logicamente condivisibili, ossia il fatto che a distanza di tempo i testi avrebbero potuto avere un ricordo impreciso delle fattezze fisiche della donna che aveva dichiarato le false generalità, come dimostrato anche dalla diversa descrizione della stessa operata dai verbalizzanti; inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato come dalla foto del documento di identità non si evinceva affatto quale fosse il colore dei capelli della donna, senza considerare che tale colore può essere modificato.Trattasi di considerazioni, a parere del Collegio, del tutto ininfluenti in riferimento alla tenuta motivazionale della pronuncia, che si fonda, come detto, su di un complesso di argomentazioni logicamente concatenate tra loro, con cui la difesa non si è compiutamente confrontata.
Come detto, infatti, già il primo giudice aveva evidenziato che il falso nominativo fornito dalla conducente del veicolo - che aveva dichiarato di chiamarsi Lidia Carratù, indicando anche la data di nascita della stessa - corrispondevano ad una persona realmente esistente, Lidia Carratù, appunto, la quale conosceva Shana Icardi poiché era stata a questa ed al fratello presentata da un'amica comune, dimostrando che il giorno dell'accertamento della contravvenzione ella si trovava al lavoro; inoltre, come detto, pochi giorni dopo la vicenda in esame, Shana Icardi veniva nuovamente bloccata a bordo della stessa auto per eccesso di velocità, ed anche in tale occasione dichiarava di chiamarsi Lidia Carratù, avendo poi esibito la carta di identità con le sue reali generalità.
Trattasi di uniulteriore circostanza la cui valenza indiziante è stata evidenziata dalla Corte di merito e del tutto pretermessa dall'analisi difensiva, che, come visto, si è concentrata su considerazioni non dirimenti, omettendo di cogliere, nel suo complesso, la valutazione delle circostanze indizianti operata dalla Corte di merito. Ne discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il