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Sentenza — n. 25521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction on recidivism grounds due to lack of specific reasoning regarding prior crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the lower court's conviction regarding recidivism because the reasoning failed to specifically link prior crimes to the current offense. The defendant argued the recidivism finding was unmotivated, while the prosecution maintained the lower court's brief assertion was sufficient. The court ruled that mere repetition of crimes must be explicitly evaluated as a criminogenic factor, leading to the annulment of that specific charge.

Regesto Legislator

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Art. 497-ter c.p.; Art. 497-bis c.p.: Recidivism requires specific judicial reasoning demonstrating how prior crimes indicate a persistent criminal inclination influencing the current offense; a generic assertion of repetition is insufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism criminal liability sentencing aggravation judicial reasoning Cassation annulment prior convictions criminal policy recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 497-ter c.p.
497-ter, in relazione all'art. 497-bis, cod.
Art. 497-bis c.p.
497-ter, in relazione all'art. 497-bis, cod.
Legge n. 110 del 1975
4 della legge n. 110 del 1975, contestato al capo A (per aver detenuto e portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, due bastoni "tonfa").

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
Sotto il profilo motivazionale, il relativo onere è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Albano Giulio nato a Pompei il 9 settembre 1973; avverso la sentenza del 9 gennaio 2024 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Carmine Guadagno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando, per quel che rileva in questa sede, la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Giulio Albani responsabile dei reati di cui agli artt. 497-ter, in relazione all'art. 497-bis, cod. pen., contestato al capo B (per aver illecitamente detenuto un dispositivo lampeggiante e due trombe acustiche, contrassegni identificativi in uso ai corpi di polizia) e all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, contestato al capo A (per aver detenuto e portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, due bastoni "tonfa").

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi d'impugnazione afferenti, il primo, alla recidiva (ritenuta, sostiene la difesa, senza alcuna motivazione, alla luce di precedenti risalenti e non specifici) e, il secondo, al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'aumento irrogato in relazione al capo A), quantificato nella misura pari al doppio del minimo edittale in violazione dell'obbligo di specifica motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato. La disciplina della recidiva trova la sua giustificazione nella riscontrata insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo; cosicché presuppone che le pregresse condotte criminose (delle quali sia stata accertata la commissione) siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). Sotto il profilo motivazionale, il relativo onere è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

Ebbene, la Corte territoriale si è limitata ad asserire, apoditticamente, che l'accertata reiterazione dei reati è da ritenersi sintomatica di una maggiore capacità a delinquere del reo. Tanto non permette di ritenere che sia stato valutato, oltre che il dato formale della reiterazione del reato, anche l'ulteriore profilo in precedenza evidenziato. Si impone, pertanto, l'annullamento, sotto tale profilo, della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento della censura afferente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Cons