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Sentenza — n. 25073/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25073/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Merabi Nadaraia eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso il 20 settembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Regesto Legislator

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art. 380 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25073/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorso non considera che nel caso di specie l'arresto in flagranza è stato eseguito ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen. e che, nelle successive fasi processuali, lo stesso giudice non è vincolato alla valutazione, ancorché contestuale, espressa nella fase di convalida dell'arresto o del fermo, ben potendo autonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura precautelare (Sez. 2, n. 40265 del 08/07/2014, Mare, Rv. 260852).

Parole chiave

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diritto di essere arrestato motivo della detenzione azione di convalida del sequestro rapina qualificata misura di contenzione sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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art. 380 cod. proc. pen
Ebbene, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorso non considera che nel caso di specie l'arresto in flagranza è stato eseguito ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen.
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da Nadaraia Merabi nato in Georgia il 30 luglio 1964; avverso l'ordinanza del 21 settembre 2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata I'll aprile 2024 dall'avv. Maria Del Grosso, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Merabi Nadaraia eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso il 20 settembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagata, attiene alla sola convalida dell'arresto e si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce l'errata qualificazione dei fatti (in ipotesi difensiva da sussumere all'interno della fattispecie tentata e non consumata) e la mancanza di una specifica valutazione in ordine alla pericolosità dell'arrestata e alla gravità del fatto, necessaria in ragione della facoltatività dell'arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il giudice della convalida, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502).

Ebbene, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorso non considera che nel caso di specie l'arresto in flagranza è stato eseguito ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen. e che, nelle successive fasi processuali, lo stesso giudice non è vincolato alla valutazione, ancorché contestuale, espressa nella fase di convalida dell'arresto o del fermo, ben potendo autonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura precautelare (Sez. 2, n. 40265 del 08/07/2014, Mare, Rv. 260852).

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co