Sentenza — n. 25040/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Sony Rizzi responsabile del reato di furto aggravato in concorso, commesso, in Reggio Emilia, ai danni dell'associazione R.T.M. onlus.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25040/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la violazione degli artt. 336 e 337 comma 3, nonché degli artt. 122 e p-- 129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, comma 3, cod. pen. e 2, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022. La difesa sostiene che, essendo mutato il regime di procedibilità in relazione al delitto oggetto dell'imputazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto della mancanza di querela, essendo quella versata in atti priva dei requisiti richiesti dall'art. 336 cod. proc. pen., mancando sia una valida procura speciale in favore di chi, in concreto, ha sporto querela (non potendosi ritenere tale una mera delega), sia la prova della sussistenza dei poteri di rappresentanza dell'ente (persona offesa) in capo al delegante.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzi Sony nato a Motta di Livenza 1'8 ottobre 1992; avverso la sentenza del 6 giugno 2023 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Sony Rizzi responsabile del reato di furto aggravato in concorso, commesso, in Reggio Emilia, ai danni dell'associazione R.T.M. onlus.
2. Il ricorso si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la violazione degli artt. 336 e 337 comma 3, nonché degli artt. 122 e p-- 129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, comma 3, cod. pen. e 2, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022. La difesa sostiene che, essendo mutato il regime di procedibilità in relazione al delitto oggetto dell'imputazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto della mancanza di querela, essendo quella versata in atti priva dei requisiti richiesti dall'art. 336 cod. proc. pen., mancando sia una valida procura speciale in favore di chi, in concreto, ha sporto querela (non potendosi ritenere tale una mera delega), sia la prova della sussistenza dei poteri di rappresentanza dell'ente (persona offesa) in capo al delegante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il reato contestato al ricorrente (furto aggravato in concorso, commesso ai danni dell'associazione R.T.M. onlus) è pacificamente (divenuto, all'esito delle modifiche introdotte con il d. Igs. n. 150 del 2022) procedibile a querela di parte. La dichiarazione di querela, ai sensi degli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, ove proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione, deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
La procura, in particolare, deve essere rilasciata (salvo che per le pubbliche amministrazioni) per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (art.122 cod. proc. pen.). Ebbene, in concreto, alla luce dei criteri normativi richiamati, la querela non può dirsi validamente proposta, in quanto manca tanto una valida procura speciale in favore di Marina Seligardi, mera delegata (che la ha materialmente presentata), quanto la corretta indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza della "delegante" Maria Teresa Pecchini.
La sentenza impugnata quindi deve essere annullata senza rinvio, essendo l'azione non procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza di querela. Così deciso il 23 aprile 2024 Il Con glip