Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the procedural deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory time limit for filing. The appellant argued for a retrial of a partial reform of a summary judgment, but the court noted the appeal was deposited after the deadline calculated from the 90-day motivation period. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, co. 3; Art. 585, co. 1, lett. c) e co. 2, lett. c); Art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for filing the appeal, calculated from the deadline for depositing the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGAYAR MOHAMED AHMED MOHAMED nato il 01/04/1986 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata il 5.7.2023, la corte di appello di Roma Milano riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, in data 3.4.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Elgayar Mohamed Ahnned Mohanned Buratti Achille alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto tardivamente. E invero, come si evince dagli atti, nella sentenza oggetto di ricorso è stato indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., con scadenza, dunque, il 5.10.2023. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, co. 1, lett. c), e co. 2, lett. c), c.p.p., il termine per proporre impugnazione, pari a quarantacinque giorni, decorrente dalla scadenza del termine previsto dal citato art. 544, co. 3, c.p.p., scadeva il 20.11.2023, laddove il ricorso dell'imputato risulta depositato 1'11.12.2023.
Ad identica conclusione, peraltro, si giunge anche aggiungendo a tale termine ulteriori quindici giorni, ai sensi dell'art. 585, co. 1 bis, c.p.p., inserito dall'art. 33, co. 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, trattandosi di imputato giudicato in assenza. Risulta, pertanto, integrata la causa generale di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p, che va dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci