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Sentenza — n. 24367/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 26 settembre 2023, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere, ex art. 531 cod. proc. pen., per estinzione del reato conseguente all'intervenuta remissione di querela nel procedimento iscritto nei confronti di Claudio Monaldi in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 612, commi primo e secondo, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato Jean Marie Luis Hubert di un male grave e ingiusto; fatti occorsi in Petritoli dal 2 novembre 2020 al 17 dicembre 2020.2.

Regesto Legislator

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art. 531 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 339 cod. pen, art. 585 cod. pen; Sentenza — n. 24367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il delitto di minaccia è perseguibile a querela, salvo che ricorra l'aggravante prevista dall'art. 612, terzo comma, cod. pen., ovvero quando la minaccia è realizzata in uno dei modi indicati nell'art. 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, oppure se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. In particolare, l'art. 339 cod. pen., prevede che «le pene [...] sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale revisione della sentenza penale ritiro della querela penale crimine di aggressione gravi addebiti penali violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 531 cod. proc. pen
Con sentenza in data 26 settembre 2023, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere, ex art. 531 cod. proc. pen., per estinzione del reato conseguente all'intervenuta remissione di querela nel procedimento iscritto nei confronti di Claudio Monaldi in relazione ai delitti di cui agli artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 339 cod. pen
pen., ovvero quando la minaccia è realizzata in uno dei modi indicati nell'art. 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, oppure se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
art. 585 cod. pen
Inoltre, per quanto di interesse nel caso di specie, il fatto è «commesso con armi» quando venga utilizzato un oggetto qualificabile come arma ai sensi del capoverso dell'art. 585 cod. pen., indipendentemente dalla legittimità del possesso o del porto di essa o dal luogo in cui la stessa viene usata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento nei confronti di Monaldi Claudio, nato in Argentina il 14/03/1952, avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 26/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 settembre 2023, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere, ex art. 531 cod. proc. pen., per estinzione del reato conseguente all'intervenuta remissione di querela nel procedimento iscritto nei confronti di Claudio Monaldi in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 612, commi primo e secondo, cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciato Jean Marie Luis Hubert di un male grave e ingiusto; fatti occorsi in Petritoli dal 2 novembre 2020 al 17 dicembre 2020.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 612, terzo comma, cod. pen. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto efficace la remissione di querela benché il delitto fosse aggravato dall'uso di armi e nonostante il fatto che, in conseguenza di ciò, esso fosse procedibile d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il delitto di minaccia è perseguibile a querela, salvo che ricorra l'aggravante prevista dall'art. 612, terzo comma, cod. pen., ovvero quando la minaccia è realizzata in uno dei modi indicati nell'art. 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, oppure se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. In particolare, l'art. 339 cod. pen., prevede che «le pene [...] sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte».

Inoltre, per quanto di interesse nel caso di specie, il fatto è «commesso con armi» quando venga utilizzato un oggetto qualificabile come arma ai sensi del capoverso dell'art. 585 cod. pen., indipendentemente dalla legittimità del possesso o del porto di essa o dal luogo in cui la stessa viene usata. In particolare, l'art. 585 cpv. cod. pen. specifica che agli effetti della legge penale per armi s'intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (cd. armi improprie). Quest'ultima categoria è ulteriormente definita alla luce della previsione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, la quale qualifica come tale «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona».

3. Nel caso in esame, all'imputato è stato contestato di avere minacciato Jean Marie Luis Hubert apostrofandolo, il 2 novembre 2020, nel corso di un diverbio 4 legato all'occupazione della via con le rispettive auto, con le parole «adesso ti faccio vedere io - tiro fuori un coltello dalla macchina - devi morire», impugnando, nel frangente, un taglierino prelevato dall'interno dell'auto e avvicinandolo all'altezza della testa del denunciante, il quale era stato costretto a rifugiarsi in casa; di avergli detto, il 10 novembre 2020, nel corso di una discussione generata per ragioni di circolazione stradale, «ti ammazzo e ti do in pasto ai cinghiali» e ancora « ... io ti aspetto qui e c'ho una sciabola lunga 40 cm e te la ficco tutta dentro al culo, ... i tuoi funerali saranno fatti dopodomani», il tutto alla presenza di una pattuglia di Carabinieri del Comando-Stazione di Petritoli; di avergli rivolto, il 17 dicembre 2020, mentre sistemava il bagagliaio della propria auto, le parole «tra due giorni sei morto, ti farò mangiare dai cinghiali ...», brandendo nel contempo un bastone già impiegato per sostenere il portellone dell'auto.

Il reato contestato, dunque, non rientrava nella categoria di quelli oggetto della possibile estinzione a seguito di remissione di querela, trattandosi di minaccia con uso di armi per essere state le espressioni illecite pronunciate mentre Monaldi utilizzava ora un taglierino, ora un bastone.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Ancona ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., essendo stata impugnata dal Pubblico ministero con ricorso per cassazione c.d. per saltum ex art. 569, comma 1, cod. proc. pen. PER QUESTI MOTIVI Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in data 19 marz