Sentenza — n. 23609/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sull'istanza proposta da: FIORILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/02/1965 di cui all'ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione). 2.1. Nel caso di specie, l'istante non si è limitato a richiedere alla Corte di appello la restituzione nel termine per la impugnazione, ma ha lamentato la nullità del titolo esecutivo chiedendone la previa sospensione.
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la seguente SENTENZA sull'istanza proposta da: FIORILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 05/02/1965 di cui all'ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza in data 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi alla istanza presentata dal difensore di fiducia e procuratore speciale di Fiorillo Salvatore, avv. MARCO MAIETTA ("Istanza di incidente di esecuzione finalizzata alla richiesta di restituzione nei termini ad impugnare"), volta ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo -rappresentato dalla sentenza del 14 marzo 2023, irrevocabile il 7 novembre 2023, con conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione dell'Ufficio Esecuzioni della Procura Generale presso la Corte di appello- e la rimessione in termini per la impugnazione.L'ordinanza di trasmissione, richiamando l'art.175 comma quarto cod. proc. pen., ha ravvisato la competenza di questa Corte a decidere sulla istanza. 2.L'istanza del difensore di fiducia dell'interessato è stata correttamente presentata alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione.
Secondo questa Corte le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. (per tutte, Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj Rv. 284678 relativa a istanza presentata al giudice dell'esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come "richiesta di restituzione nel termine", lamentava l'omessa notifica al condannato dell'estratto contumaciale della sentenza.
La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l'esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l'impugnazione). 2.1. Nel caso di specie, l'istante non si è limitato a richiedere alla Corte di appello la restituzione nel termine per la impugnazione, ma ha lamentato la nullità del titolo esecutivo chiedendone la previa sospensione.
Il giudice adito è stato, dunque, correttamente individuato quale giudice dell'esecuzione competente a pronunziarsi ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen. anche sulla regolarità del titolo esecutivo.
3. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza della Corte di appello del 4 marzo 2024 e la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello per l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Roma in data 04/03/2024 e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte di appello di Roma per l'incidente di esecuzione a norma dell'art. 670 cod. proc. pen. Così deciso in Roma in data 10 giugn