Italian court annuls appeal sentence confirming security measure after acquittal due to procedural error under Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Ancona Court of Appeal's sentence regarding the confirmation of a security measure after the defendant was acquitted of all charges. The defendant argued the lower court ignored her defense's objections to the security measure confirmation. The court ruled that while the confirmation was an erroneous decision following the acquittal, it could not be corrected via the material error procedure and thus had to be annulled without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 210, 229, 230 c.p.: When a security measure is confirmed in a sentence that acquits the defendant, the confirmation constitutes a material error that cannot be corrected via the material error procedure; consequently, the sentence must be annulled without remittal regarding that specific statuizione.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELEUTERI CLAUDIA nato a FRANCOFORTE SUL MENO( GERMANIA) il 21/08/1966 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Eleuteri Claudia per i plurimi reati di furto aggravato tentato o consumato a lei contestati per essersi, quelli di cui ai capi a) e c), estinti per intervenuta remissione di querela e per essere quello di cui al capo b) improcedibile per difetto di querela ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dal giudice di primo grado. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non abbia in alcun modo considerato le censure proposte dalla difesa sul punto con il gravame di merito.
3. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Non è dubbio che, una volta riformata la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per tutti i reati per i quali l'imputata era stata condannata, la conferma nel dispositivo della pronunzia d'appello della statuizione relativa all'applicazione alla Eleuteri della misura di sicurezza sia frutto di un mero errore della Corte territoriale, proprio alla luce del verdetto d'appello e tenuto conto del disposto degli artt. 210, 229 e 230 c.p. Non di meno, per quanto illegittimamente pronunziata, la conferma della suddetta statuizione non può essere emendata mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, esprimendo un contenuto decisionale del tutto autonomo rispetto al proscioglimento dell'imputata. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della misura di sicurezza, statuizione che elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della misura di sicurezza, statuizione che elimina. C