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Sentenza — n. 23572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing for mafia association, rejecting generic mitigation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Prosecutor General's appeal regarding the sentencing of seventeen defendants for mafia-related crimes. The lower court had granted generic mitigation to most defendants but denied it to two others, arguing their post-crime behavior was already covered by special collaboration mitigation. The court upheld this decision, ruling that special collaboration mitigation does not automatically preclude the assessment of generic mitigation based on the overall gravity of the crime and the defendant's capacity to offend.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 comma 3 c.p.; Art. 416-bis.1 comma 1 c.p.: The recognition of special mitigation for collaboration does not automatically imply the granting of generic mitigation, as the latter requires a separate evaluation of the crime's objective gravity and the defendant's capacity to offend.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association crimes special mitigation generic mitigation collaboration with justice penalty proportionality criminal organization sentencing review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis.1 comma 3 c.p.
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti ed al Lo Bascio ed al Masi dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 comma 3 c.p.
Art. 416-bis.1 comma 1 c.p.
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti ed al Lo Bascio ed al Masi dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 comma 3 c.p.
d.l. n. 152 del 1991
7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art.
art. 81 c.p
Lamenta in proposito il ricorrente l'assoluta genericità sul punto della motivazione della sentenza, dalla quale non si evincerebbero i parametri utilizzati dai giudici del merito per ritenere l'effettiva sussistenza del vincolo di cui all'art. 81 c.p.
art. 133 c.p
Secondo il ricorrente la condotta valorizzata dalla Corte potrebbe in astratto ed a tutto concedere essere valutata ai sensi dell'art. 133 comma 2 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Come puntualizzato da Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, Prestieri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: LOBASCIO CIRO nato a NAPOLI il 31/07/1984 MASI GENNARO nato a NAPOLI il 09/06/1976 nel procedimento a carico di questi ultimi CICCARELLI DOMENICO nato a NAPOLI il 02/09/1973 CORDUA FRANCESCO nato a NAPOLI il 11/08/1976 DELLA RATTA ANTONIO nato a NAPOLI il 27/09/1961 DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 04/04/1984 FERRAIUOLO LUIGI nato a CARDITO il 26/12/1959 GAROFALO LUIGI nato a NAPOLI il 29/06/1995 IUORIO CRISTOFARO nato a NAPOLI il 17/02/1980 IUORIO PIETRO nato a NAPOLI il 29/11/1990 MAURO ALFREDO nato a NAPOLI il 09/04/1971 MIRTI DIEGO nato a NAPOLI il 25/06/1984 SAUTTO GENNARO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/02/1980 SAUTTO NICOLA nato a NAPOLI il 15/04/1970 SAUTTO SALVATORE nato a NAPOLI il 02/09/1980 SGAMBATI BENEDETTO nato a CAIVANO il 10/02/1970 SORIO EMANUELE nato a NAPOLI il 01/01/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Tonnaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla continuazione riconosciuta nei confronti di Ciccarelli Domenico e al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche a Lobascio Ciro e Masi Gennaro e per il rigetto del ricorso del pubblico ministero nel resto; uditi per gli imputati gli avv.ti Patrizio Alecce, Dario Carmine Procentese, Maurizio Capozzi, Leopoldo Perone, Carlo Pecoraro, Graziano Sabato, Domenico De Rosa e Isidoro Spiezia, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di:

1) Lobascio Ciro, 2) Masi Gennaro, 3) Ciccarelli Domenico, 4) Cordua Francesco, 5) De Simone Emanuele, 6) Della Ratta Antonio, 7) Ferraiuolo Luigi, 8) Garofalo Luigi, 9) Iuorio Cristofaro, 10) Iuorio Pietro, 11) Mauro Alfredo, 12) Mirti Diego, 13) Sautto Gennaro Antonio, 14) Sautto Nicola, 15) Sautto Salvatore, 16) Sgambati Benedetto e 17) Sono Emanuele per i reati aggravati di associazione di tipo mafioso, concorrenza illecita, estorsione, tentata estorsione, detenzione e porto di armi comuni da sparo per come agli stessi rispettivamente contestati. In parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, la Corte territoriale ha rimodulato il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento agli imputati dal n.

3) al n.

15) delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti ed al Lo Bascio ed al Masi dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 comma 3 c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, nonché previo riconoscimento in favore del Ciccarelli e del Sautto Nicola della continuazione dei reati per cui è stata confermata la loro condanna con quelli oggetto di precedenti condanne.

2. Avverso la sentenza ricorrono il Procuratore Generale presso la Corte dell'appello di Napoli, Lo Bascio Ciro e Masi Gennaro. 2.1 D ricorso della parte pubblica articola due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche agli imputati elencati dal n.

3) al n.

15) ed alla conseguente rideterminazione delle pene loro irrogate. In tal senso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe giustificato la propria decisione facendo esclusivo riferimento alla scelta dei suddetti imputati di rinunziare nel giudizio d'appello ai motivi d'impugnazione concernenti il merito delle contestazioni mosse nei loro confronti, circostanza di per sé insufficiente ad integrare i presupposti di operatività delle menzionate attenuanti, anche e soprattutto in ragione della reintroduzione del patteggiamento in appello. Secondo il ricorrente la condotta valorizzata dalla Corte potrebbe in astratto ed a tutto concedere essere valutata ai sensi dell'art. 133 comma 2 n.

3) c.p., ma non nel caso di specie, posto che la scelta degli imputati sarebbe stata dettata da intenti esclusivamente utilitaristici, a fronte della poderosa consistenza del compendio probatorio raccolto a carico dei medesimi e non sarebbe il sintomo di una effettiva loro resipiscienza. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo al riconoscimento della continuazione tra i reati contestati a Ciccarelli Domenico e Sautto Nicola e quelli associativi per i quali questi ultimi sono stati condannati nel 2011. Lamenta in proposito il ricorrente l'assoluta genericità sul punto della motivazione della sentenza, dalla quale non si evincerebbero i parametri utilizzati dai giudici del merito per ritenere l'effettiva sussistenza del vincolo di cui all'art. 81 c.p. Né il fatto che i reati per cui si procede possano essere qualificati come reati fine dei sodalizi di cui gli imputati sono stati partecipi sarebbe di per sé sufficiente all'affermazione della continuazione. 2.2 Con il ricorso proposto nell'interesse di Lobascio Ciro vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento al medesimo delle attenuanti generiche.

In tal senso lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di elementi positivi di valutazione diversi da quelli valorizzati ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, giungendo alla paradossale conclusione di concedere le invocate attenuanti generiche a tutti i coimputati che non hanno operato alcuna scelta collaborativa e solo perché avevano rinunziato ai motivi di merito e di negarle, invece, proprio all'imputato che tale scelta aveva effettuato già prima della pronunzia della condanna in primo grado e che dunque con l'impugnazione di merito non aveva proposto censure relative all'affermazione della propria responsabilità per i reati per cui è stato condannato. 2.3 Gli stessi vizi vengono dedotti in riferimento al medesimo punto della decisione impugnata anche con il ricorso di Masi Gennari, al quale analogamente è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, ma al quale parimenti la Corte ha negato le attenuanti generiche.

Anche il Masi denunzia l'illogicità della motivazione articolata dai giudici del merito, lamentando in particolare come essi abbiano sostanzialmente omesso di valutare il comportamento post delictum dell'imputato, indice imprescindibile della valutazione sulla nneritevolezza dell'adeguamento del trattamento sanzionatorio nell'ottica della sua coerenza con i principi costituzionali che governano la commisurazione della pena.

3. I difensori di Sautto Nicola e Ciccarelli Domenico hanno presentato memorie con le quale hanno chiesto che il ricorso del Procuratore Generale venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere rigettati.

2. Per quanto riguarda il ricorso del Procuratore Generale deve ritenersi infondato il primo motivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione dei trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315;

Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte territoriale non ha disatteso gli insegnamenti ricordati ed ha selezionato l'elemento ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, individuandolo nel comportamento processuale degli imputati, che, non necessariamente, deve esprimere resipiscienza per poter costituire oggetto di positiva valutazione ai fini che qui interessano. Ne consegue che la motivazione sviluppata dai giudici di merito non è manifestamente illogica e risulta dunque insindacabile in questa sede, tanto più che gli appunti critici svolti con il ricorso in proposito si traducono in definitiva in censure di mero fatto.

Il secondo motivo del ricorso è invece inammissibile. La Corte territoriale, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di riconoscere la continuazione tra i reati contestati al Ciccarelli Domenico ed al Sautto Nicola e quelli oggetto delle pregresse condanne riportate dai medesimi, evidenziando come l'adesione dei succitati imputati al clan camorristico sia stato funzionale alla commissione di questi ultimi. Motivazione questa che in definitiva non è stata oggetto di contestazione, atteso che la sentenza ha applicato l'istituto non già in ragione dell'astratta qualificazione dei reati posti in continuazione come "satelliti" dell'associazione mafiosa, bensì e per l'appunto della rilevata sussistenza di un identico À disegno criminoso, i cui presupposti fattuali non è dato sindacare in questa sede atteso il contenuto delle censure proposte.

2. Come accennato, altrettanto infondati sono i ricorsi del Lobascio e del Nasi, le cui doglianze sono sostanzialmente identiche e possono dunque essere trattate unitariamente. Come puntualizzato da Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930: «Due sono [...J le esigenze egualmente e simultaneamente tenute presenti dalla legislazione "premiale" e tra loro non confliggenti: da un lato, l'esigenza di contrastare e scompaginare le associazioni criminali che assegna alle tecniche premiali, segnatamente (ma non solo) alle consistenti diminuzioni di pena, una funzione di incentivazione della collaborazione quale strumento delle indagini; dall'altro, la non obliterazione del fatto di reato nella sua oggettiva gravità, la cui valutazione non può che essere, di volta in volta, rimessa, anche attraverso il giudizio di comparazione delle circostanze, al giudice.

Come esigenze di giustizia sostanziale non possono consentire lassismo nel perseguimento e nella punizione di gravi fatti, che tali rimangono anche nei confronti dei "dissociati", nonostante abbiano contribuito in modo determinante a disarticolare importanti organizzazioni criminose, così l'esigenza della lotta alla criminalità organizzata, specie di origine mafiosa, che rappresenta un obiettivo primario dello Stato, deve tradursi nel riconoscimento, in concreto, di un trattamento privilegiato a chi abbia fornito un contributo determinante in quella lotta.

E, in vista appunto della necessità di coniugare queste esigenze, la notevole riduzione di pena stabilita per la dissociazione e, con la sua concessione, l'elisione automatica della circostanza aggravante di cui al più volte citato art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416 -bis.1 comma 1 c.p.) non possono far sì che il sistema penale perda di vista la specifica vicenda criminosa (la quale può avere connotati anche particolarmente gravi), senza il rischio che esso finisca per smentire se stesso, con ricadute sulla proporzionalità della pena alla gravità del reato, sull'effettività della sanzione e sull'osservanza della legge da parte della generalità dei consociati».

Ed in accordo con tali rilievi la successiva giurisprudenza di legittimità ha negato che il riconoscimento della circostanza speciale della collaborazione implichi automaticamente anche quello delle attenuanti generiche, fondandosi queste ultime su presupposti differenti, riguardanti la valutazione globale della gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato (ex multis Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374). In sintonia con tali principi la Corte territoriale non ha dunque discriminato la posizione dei due ricorrenti, limitandosi semplicemente a ritenere assorbito il loro comportamento post delictum nella scelta collaborativa e dunque già valorizzato ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale.

La motivazione della sentenza è dunque esente da vizi logici che ne compromettano la tenuta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procu