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Sentenza — n. 23566/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Modena, quale giudice d'appello avverso la sentenza di condanna resa dal Giudice di pace nei confronti del ricorrente per il delitto di diffamazione commesso ai danni dell' avv.to Andrea Bulgarelli e di Lica Baldini, in parziale riforma della sentenza, ha assolto l'imputato dal reato commesso in danno di quest'ultimo e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. I fatti riguardano il contenuto di un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine di Modena per la trasmissione al Consiglio Distrettuale di disciplina con il quale l'imputato, avvocato del foro di Modena, attribuiva all'avv.to Bulgarelli e al suo assistito, Luca Baldini, di aver formulato «in altri procedimenti connessi [...] eccezioni palesemente temerarie e prodotto prove di dubbia provenienza, perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono di tutto illecite».

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 21 Cost; Sentenza — n. 23566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'esposto in questione, in altri termini, l'imputato si è limitato soltanto a segnalare nella sede propria dei comportamenti del collega antagonista, attuati in cause civili ben identificate e ritenuti deontologicamente non commendevoli. L'imputato, in altri termini, ha espresso liberamente - già con la copertura prevista dall'art. 21 Cost. - una sua opinione, fondata su fatti circostanziati e documentati. Deve infatti osservarsi che l'esposto inviato al Consiglio dell'Ordine tende inevitabilmente ad individuare degli scenari deontologici essendo ovvio che intanto si presenta un esposto in quanto il comportamento denunciato viene ritenuto deontologicamente scorretto.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative domanda d'asilo di rom revisione in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per Cassazione l'avvocato Alessio Anceschi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di ricorso appresso riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 21 Cost
L'imputato, in altri termini, ha espresso liberamente - già con la copertura prevista dall'art. 21 Cost.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANCESCHI ALESSIO natoti SASSUOLO il 09/12/1976 avverso la sentenza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; ;;. udjt1ì Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo A) r-‘) OLk Q_ udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modena, quale giudice d'appello avverso la sentenza di condanna resa dal Giudice di pace nei confronti del ricorrente per il delitto di diffamazione commesso ai danni dell' avv.to Andrea Bulgarelli e di Lica Baldini, in parziale riforma della sentenza, ha assolto l'imputato dal reato commesso in danno di quest'ultimo e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. I fatti riguardano il contenuto di un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine di Modena per la trasmissione al Consiglio Distrettuale di disciplina con il quale l'imputato, avvocato del foro di Modena, attribuiva all'avv.to Bulgarelli e al suo assistito, Luca Baldini, di aver formulato «in altri procedimenti connessi [...] eccezioni palesemente temerarie e prodotto prove di dubbia provenienza, perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono di tutto illecite».

2. Ricorre per Cassazione l'avvocato Alessio Anceschi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di ricorso appresso riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e d), cod. proc. pen., deduce l'omessa valutazione delle proprie deduzioni difensive nonché l'omessa acquisizione documentale con conseguente nullità del procedimento di appello per mancata assunzione di prove decisive. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di illogica e contraddittoria motivazione e deduce: che la frase incriminata non avrebbe un oggettivo e intrinseco carattere offensivo in quanto essa integra l'oggetto dell'esposto ed è destinata naturalmente a evidenziare circostanze meritevoli di valutazione da parte dell'organo disciplinare; che le conformi decisioni di merito, sarebbero contraddittorie in quanto, per un lato, hanno escluso il reato nei confronti di Baldini Luca e, per altro lato, invece, l'hanno ritenuto configurabile nei confronti del Bulgarelli nonostante l'identità della frase incriminata diretta a entrambi; che ambedue le sentenze hanno ricondotto l'offensività delle espressioni incriminate esclusivamente alla loro asserita genericità senza considerare che esse andavano valutate nel più ampio contesto dell'intero esposto e messe in correlazione con i precedenti esposti richiamati nelle premesse dell'atto; che era stata del tutto tralasciata la considerazione che un esposto disciplinare, tanto più se relativo a vicende ancora in corso, può essere sempre integrato dall'esponente ed approfondito anche d'ufficio dall'autorità disciplinare. 2.3.

Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo e quarto motivo con cui si censura l'omessa considerazione della sussistenza della scriminante del diritto di critica, nonché della provocazione e della particolare tenuità del fatto. 2.4. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa modificazione del capo di imputazione derivante dal fatto che solo il Bulgarelli era stato ritenuto responsabile, 2.5. Con l'ultimo motivo si lamenta la violazione delle disposizioni del codice civile in tema di risarcimento del danno e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

CONDIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

2. Preliminarmente deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui la Corte di cassazione, in materia di diffamazione, è legittimata a conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive dell' altrui reputazione «perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato». (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145-01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284-01; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706-01; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749 - 01).

3. Orbene, ritiene il Collegio che le dichiarazioni dell'imputato, tenuto conto del contesto nel quale sono state rese, della finalità che le ha caratterizzate, del loro tenore, non siano caratterizzate dal contenuto offensivo che è elemento costitutivo del reato di diffamazione. Ed invero, l'imputato si è limitato alla presentazione di un "esposto" e, cioè, di uno scritto, inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la trasmissione al competente Consiglio distrettuale di disciplina, con cui ha portato a conoscenza degli organi competenti determinati fatti perché venissero, se del caso, ove ravvisati degli illeciti disciplinari, adottati i provvedimenti di competenza.

Con l'esposto in questione, in altri termini, l'imputato si è limitato soltanto a segnalare nella sede propria dei comportamenti del collega antagonista, attuati in cause civili ben identificate e ritenuti deontologicamente non commendevoli. L'imputato, in altri termini, ha espresso liberamente - già con la copertura prevista dall'art. 21 Cost. - una sua opinione, fondata su fatti circostanziati e documentati. Deve infatti osservarsi che l'esposto inviato al Consiglio dell'Ordine tende inevitabilmente ad individuare degli scenari deontologici essendo ovvio che intanto si presenta un esposto in quanto il comportamento denunciato viene ritenuto deontologicamente scorretto.

Ove si ragionasse diversamente, si verrebbe a negare la stessa possibilità di esercitare il diritto di presentare esposti o comunque di adire l'organo disciplinare per veder accertato un illecito disciplinare. La sentenza d'appello impugnata individua il «nucleo della condotta penalmente rilevante» nella frase con cui, facendo riferimento ad altri procedimenti connessi a quello principale si afferma «sono state formulate eccezioni palesemente temerarie, prodotte prove di dubbia provenienza, perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono del tutto illecite».

Il Tribunale osserva che le espressioni adoperate sono rispettose del limite della continenza espositiva, ma proprio perché generiche ne rivelano «il carattere non funzionale al vaglio deontologico ma piuttosto orientato a finalità diffamatoria». La natura diffamatoria dell'esposto è quindi ricondotta nella sentenza del Giudice d'appello — conforme in parte qua a quella di primo grado — alla genericità delle affermazioni contenute nell'esposto, ma così opinando si mostra innanzitutto di aver dato una lettura del tutto parcellizzata dell'esposto, come peraltro evidenziato dal ricorrente, senza aver riguardo alla concreta articolazione e alla complessiva portata significativa delle frasi incriminate che devono essere lette in uno con l'intero testo in cui sono inserite.

Nell'esposto, infatti, non solo si richiamano e si allegano i precedenti esposti e la documentazione ivi acclusa, ma si prospettano, descrivendoli, i comportamenti che l'esponente ritiene debbano esser valutati dall'organo disciplinare ai fini dell'esercizio del potere che gli compete. Tale prospettazione è priva, come è giusto che sia, di un connotato categorico, ma si demanda al Consiglio di disciplina la valutazione della stessa. In conclusione, dunque, l'imputato ha legittimamente e civilmente esercitato il diritto che gli compete di esporre il proprio assunto critico all'organo deputato a valutare il rispetto da parte di un avvocato delle regole deontologiche.

4. La sentenza del Tribunale di Modena, impugnata te~t~rhilla parte in cui ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, deve essere dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente eliminazione delle accessorie statuizioni civili