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Ordinanza — n. 22976/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22976/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOPPI FRANCESCO nato a SARONNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, decidendo in sede di giudizio abbreviato, condannava Pioppi Francesco alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli ai capi A) e C) dell'imputazione, revocando, al tempo stesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena conc:essogli con sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Pordenone del 29.7.2015.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che il Pioppi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito in premessa indicata, ai sensi dell'art. 569, co. 1, c.p.p., (cd. ricorso per saftum), violando, tuttavia la disposizione di cui allo stesso art. 569, co. 3, c.p.p., che non consente alla parte alla quale è riconosciuto il diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre ricorso direttamente innanzi alla Corte di Cassazione, ove, con il ricorso, siano dedotti i vizi contemplati dall'art. 606, co. 1, lett.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione trasferimento privo d'oggetto articolo del CPC trasmissione degli atti pubblica istigazione a delinquere conversione della multa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOPPI FRANCESCO nato a SARONNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, decidendo in sede di giudizio abbreviato, condannava Pioppi Francesco alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli ai capi A) e C) dell'imputazione, revocando, al tempo stesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena conc:essogli con sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Pordenone del 29.7.2015.

2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione per saltum l'imputato, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p., in punto di erronea qualifica di atti pubbldci con riferimento alle bozze dei decreti di trasferimento redatti dal notaio Labò; con il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. a), c.p.p.

3. Con requisitoria scritta del 2.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Perla Lori, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria e conclusioni scritte del 22.2.2024, pervenute a MeZZO di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia del Pioppi, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per Vaccoglimento del ricorso.

4. Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che il Pioppi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito in premessa indicata, ai sensi dell'art. 569, co. 1, c.p.p., (cd. ricorso per saftum), violando, tuttavia la disposizione di cui allo stesso art. 569, co. 3, c.p.p., che non consente alla parte alla quale è riconosciuto il diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre ricorso direttamente innanzi alla Corte di Cassazione, ove, con il ricorso, siano dedotti i vizi contemplati dall'art. 606, co. 1, lett.

d) ed e), c.p.p., imponendosi, in tale evenienza, la conversione del ricorso in appelli:). Orbene nel caso in esame, è assolutamente evidente che con il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente, lamentando "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti processuali", abbia dedotto i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato, e non certo il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. a), c.p.p., erroneamente indicato nel titolo di ciascuno degli indicati motivi di ricorso, che, come è noto, attiene all'ipotesi, del tutto diversa, dell'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri.

Ne consegue che, avendo il ricorrente dedotto, peraltro prevalentemente, tra gli altri, vizi della motivazione riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., il relativo ricorso per cassazione, giusto il disposto dell'art. 569, co. 3, c.p.p., non poteva essere proposto "per saltum", ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, deve essere convertito in appello (cfr., in questo senso, Sez. 1, 10/12/2008, n. 48139, Rv.242789; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834), con rinvio degli atti per il relativo giudizio al giudice competente, individuato nella corte di appello di Bologna

P.Q.M.

convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Bologna per il g