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Ordinanza — n. 22579/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22579/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HAJIBI KARIM nato il 30/09/1997 NAJI KHALID nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26/01/2024, il Tribunale di Torino ha applicato a El Hajibi Karim e a Naji Khalid la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto aggravato e pluriaggravato; Avverso l'indicata sentenza hanno proposto personalmente ricorso per cassazione gli imputati riservando al difensore la presentazione dei motivi. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22579/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26/01/2024, il Tribunale di Torino ha applicato a El Hajibi Karim e a Naji Khalid la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto aggravato e pluriaggravato; Avverso l'indicata sentenza hanno proposto personalmente ricorso per cassazione gli imputati riservando al difensore la presentazione dei motivi. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HAJIBI KARIM nato il 30/09/1997 NAJI KHALID nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26/01/2024, il Tribunale di Torino ha applicato a El Hajibi Karim e a Naji Khalid la pena concordata tra le parti in relazione a varie imputazioni di furto aggravato e pluriaggravato; Avverso l'indicata sentenza hanno proposto personalmente ricorso per cassazione gli imputati riservando al difensore la presentazione dei motivi. I ricorsi avverso la sentenza indicata sono inammissibili, perché proposti personalmente dagli imputati (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) e perché carenti dell'indicazione dei motivi (Sez. 6, n. 50101 del 24/10/2013, Rv. 258785 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1