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Ordinanza — n. 22570/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22570/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DAVID nato a PADOVA il 25/11/1999 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione da David Curcio personalmente nei confronti della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado di condanna in relazione ai delitti di violenza privata, danneggiamento e lesioni, salvo rideterminare l'entità del trattamento sanzionatorio, in dipendenza della ritenuta continuazione con i reati oggetto di altra sentenza di condanna.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22570/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Parole chiave

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istanza di revisione penale modificazione delle conclusioni revisione della costituzione azione penale privata diritto a un difensore riforma giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DAVID nato a PADOVA il 25/11/1999 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione da David Curcio personalmente nei confronti della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado di condanna in relazione ai delitti di violenza privata, danneggiamento e lesioni, salvo rideterminare l'entità del trattamento sanzionatorio, in dipendenza della ritenuta continuazione con i reati oggetto di altra sentenza di condanna.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione. Secondo il condiviso orientamento espresso da questa Corte, a questo riguardo, è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 — 01).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci