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Sentenza — n. 22566/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Per quanto ancora rileva, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9-10 agosto — 18 settembre 2023 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato limitatamente a due capi di imputazione provvisori l'ordinanza con la quale il 20 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato ad Alessandro Cerchiara la misura cautelare della custodia in carcere per una serie di delitti ed in particolare associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), tentata estorsione (capo 2), associazione dedita al narcotraffico (capo 35), delitti in materia di sostanze stupefacenti (capi 37-55-56-57-58), nonché favoreggiamento reale e personale, per i quali ultimi l'ordinanza, come detto, è stata annullata (capi 44 e 71) 2. In data 21 febbraio 2024, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa circondariale nella quale è ristretto, il Cerchiara ha rinunciato al ricorso (in pari tempo revocando la nomina in favore dell'avvocato Spigarelli).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro della querela penale azione penale pericolo di reiterazione estratto del casellario giudiziale allontanamento malgrado rischio di persecuzione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERCHIARA ALESSANDRO nato a CASSANO ALLO IONIO il 30/01/1991 avverso l'ordinanza del 09/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Paola Filippi, prende atto della rinuncia al ricorso e ne chiede l'inammissibilità. udita l'avv. GIORGIA GRECO, difensore di fiducia di CERCHIARA ALESSANDRO, che si riporta alla rinuncia al ricorso pervenuta a mezzo pec in data 21 febbraio 2024.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per quanto ancora rileva, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9-10 agosto — 18 settembre 2023 con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato limitatamente a due capi di imputazione provvisori l'ordinanza con la quale il 20 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato ad Alessandro Cerchiara la misura cautelare della custodia in carcere per una serie di delitti ed in particolare associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), tentata estorsione (capo 2), associazione dedita al narcotraffico (capo 35), delitti in materia di sostanze stupefacenti (capi 37-55-56-57-58), nonché favoreggiamento reale e personale, per i quali ultimi l'ordinanza, come detto, è stata annullata (capi 44 e 71) 2. In data 21 febbraio 2024, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa circondariale nella quale è ristretto, il Cerchiara ha rinunciato al ricorso (in pari tempo revocando la nomina in favore dell'avvocato Spigarelli).

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.