Sentenza — n. 21892/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AKKARI RABAB (CUI 030VZTT) nato il 15/07/1985 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata,
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 21892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 06/10/2023, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ahliwar•eme• proposto nell'interesse di El Akkari Rabab avverso la sentenza della stessa Corte distrettuale del 14/02/2023, rilevando che il file contenente il ricorso depositato telematicamente non presenta una firma digitale valida. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. Luca Ancona, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AKKARI RABAB (CUI 030VZTT) nato il 15/07/1985 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 06/10/2023, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ahliwar•eme• proposto nell'interesse di El Akkari Rabab avverso la sentenza della stessa Corte distrettuale del 14/02/2023, rilevando che il file contenente il ricorso depositato telematicamente non presenta una firma digitale valida. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. Luca Ancona, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione.
Essendo stata controllata tre mesi dopo dalla data di sottoscrizione dell'atto digitale, la firma dà risultati distorti se il certificato scade dopo il controllo effettuato dalla cancelleria, mentre se il controllo fosse stato effettuato entro il 16/07/2023, la firma sarebbe risultata valida. Il ricorso deve essere accolto. Dalla documentazione allegata dal ricorrente, risulta che il certificato di validità della sottoscrizione era valido fino a data successiva alla presentazione del ricorso stesso (riportata nell'ordinanza impugnata), sicché, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, la difesa ha documentato che alla data di presentazione del ricorso la firma era valida.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deci