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Ordinanza — n. 20741/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20741/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.Con sentenza del 6 novembre 2023 il Gip del Tribunale di Larino ha applicato, su richiesta delle parti, all'imputato Adamo Di Pardo la pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa per il reato di bancarotta distrattiva. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso articolando il s;eguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata applicazione delle pene accessorie.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti t all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Parole chiave

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pena complementare pena accessoria pena pecuniaria sospesa altri capi d'accusa attenuazione libera della pena remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: DI PARDO ADAMO nato a PETACCIATO il 15/10/1956 avverso la sentenza del 06/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LARI NOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 6 novembre 2023 il Gip del Tribunale di Larino ha applicato, su richiesta delle parti, all'imputato Adamo Di Pardo la pena di anni due di reclusione condizionalmente sospesa per il reato di bancarotta distrattiva.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso articolando il s;eguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata applicazione delle pene accessorie.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti t all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

È altresì ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti. (Sez. 3, Sentenza n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858). 2.Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti nei limiti degli anni due di reclusione, correttamente il Giudice non ha applicato le pene accessorie, essendo normativamente previsto che tra i benefici premiali legati al rito prescelto sia compresa la mancata applicazione delle pene accessorie.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso in Roma in data 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr