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Sentenza — n. 20728/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20728/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Savino Antonio nato a Melfi il 6 novembre 1986; avverso la sentenza del 31 ottobre 2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo, Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20728/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa da Tribunale di Siena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Savino (nella sua qualità di amministratore unico della Elasasider s.r.I., dichiarata fallita il 17 aprile 2015) in ordine al reato di bancarotta preferenziale (contestato al capo 5 dell'imputazione), perché estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione e ha confermato la responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per altri reati di natura tributaria.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode flussi finanziari illeciti truffa in materia di credito elusione fiscale irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Savino Antonio nato a Melfi il 6 novembre 1986; avverso la sentenza del 31 ottobre 2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo, Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa da Tribunale di Siena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Savino (nella sua qualità di amministratore unico della Elasasider s.r.I., dichiarata fallita il 17 aprile 2015) in ordine al reato di bancarotta preferenziale (contestato al capo 5 dell'imputazione), perché estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione e ha confermato la responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e per altri reati di natura tributaria.

ì 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo d'impugnazione, formulato in termini di omessa assunzione di una prova decisiva, a mezzo del quale il ricorrente deduce di aver agito, nella gestione della società, in quanto a tanto costretto da Vincenzo Petrizzo, appartenente alla criminalità organizzata operante sul territorio. A supporto di tale assunto (e delle relative difese prospettate dinanzi ai giudici di merito) si adduce la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna lo aveva assolto dai delitti di truffa e soslituzione di persona commessi nella sua qualità di amministratore della CC&G Centro Ingrosso s.r.l. (ascrivibili, invece, a Vincenzo Petrizzo) e si richiamano le dichiarazioni rese da Simona Brunelli, funzionaria di Cariparma Credit Agricole quanto alla possibilità di gestione da remoto del conto corrente societario.

3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, come evidenziato dal Procuratore generale, il riferimento, operato nella rubrica alla "mancata assunzione di una prova decisiva" appare incoerente, in quanto, nel corso della trattazione della censura, non viene indicato quale sia la prova, astrattamente rilevante, richiesta e non assunta nel corso dell'istruttoria. In ogni caso, la censura prospettata nel corpo del motivo è generica poiché fondata su deduzioni che, oltre ad essere prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, mancano della necessaria correlazione con la decisione impugnata, la quale, invece, rende conto delle ragioni poste a fondamento della decisione assunta. Del tutto irrilevante è, poi, tanto la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (in quanto relativa a fatti riferiti ad altra società), quanto le dichiarazioni rese dal funzionario del Credit Agricole (che danno atto solo della possibilità di gestione da remoto del conto corrente, ma non già della riferibilità soggettiva di tale gestione).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il