Cassation court annuls GIP dismissal for defamation due to victim's presence, ruling it constitutes insult instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Investigating Judge's order dismissing the case for particular triviality against Alessandro D'Ausilio. D'Ausilio argued that the victim, Adi Hajdarhodzic, was present during the offensive statements, which legally precludes defamation and constitutes aggravated insult. The court agreed, noting that the victim's physical presence allowed for direct interaction, thereby transforming the act from defamation to a depenalized offense of insult.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 cod. pen.; Art. 411 cod. proc. pen.: When the offended party is physically present during the offensive act, the crime of defamation is excluded and the conduct constitutes the depenalized offense of insult.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AUSILIO ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 20/04/1969. avverso l'ordinanza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Investito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento iscritto nei confronti di Alessandro D'Ausilio e altri otto indagati per il reato di diffamazione ai danni di Adi Hajdarhodzic, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza deliberata il 15/09/2023 all'esito dell'udienza camerale seguita all'opposizione proposta nell'interesse dell'indagato Volmer Guaitolini, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti dello stesso Guaitolini per non aver commesso il fatto e, visti gli artt.408 - 411 cod. proc. pen., ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato Alessandro D'Ausilio, attraverso il difensore Avv. Cristina Gandolfo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen., in quanto, come si evince dal provvedimento impugnato, la persona offesa era presente quando le venivano indirizzate le espressioni ritenute offensive, il che esclude la configurabilità del reato di diffamazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al contributo concorsuale apportato dal ricorrente al reato di diffamazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. In limine, rileva il Collegio che dal tenore complessivo della motivazione e pur non contenendo il dispositivo dell'ordinanza impugnata un espresso accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per particolare tenuità del fatto, deve ritenersi che nei confronti degli indagati diversi da Volmer Guaitolini la decisione del giudicante sia appunto nel senso dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto: depongono in tal senso, per un verso, l'esplicita eccezione fatta nei confronti del solo Guaitolini (nonché l'esclusione dell'eccezione nei confronti del ricorrente) e, per altro verso, l'esplicito richiamo, in dispositivo, tra l'altro, dell'art. 411 cod. proc. pen., con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, senza alcuna indicazione di attività di indagine da svolgere o imputazioni oggetto di ordini coattivi del G.I.P. Del resto, nel senso che, con l'eccezione indicata, il provvedimento impugnato abbia disposto l'archiviazione nei confronti degli altri indagati per la particolare tenuità del fatto si sono espressi, implicitamente, sia il difensore di D'Ausilio, sia il P.G. presso questa Corte.
2. Ciò premesso, il Collegio ribadisce il condiviso principio in forza del quale l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., posto che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 - 01).
3. Tutto ciò premesso, mette conto rilevare che, nel sintetizzare i contenuti della denuncia-querela della persona offesa, l'ordinanza impugnata registra che D'Ausilio aveva aggredito con fare minaccioso e volgare Hajdarhodzic mentre questi aveva invitato i presenti nel centro commerciale non muniti di mascherina ad allontanarsi, accadimento, questo, ripreso da uno dei componenti del gruppo, che incitavano D'Ausilio nella sua condotta. Ora, nei termini indicati, coglie nel segno il primo motivo lì dove deduce la non configurabilità del delitto di diffamazione, al lume del consolidato indirizzo secondo cui l'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502 - 01), sicché, si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592 - 01).
4. Resta preclusa a questa Corte la compiuta ricostruzione del fatto, non essendo sufficienti in tal senso i frammenti narrativi riportati nel provvedimento impugnato, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti del ricorrente, con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che si uniformerà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di D'Ausilio Alessandro e rinvia per nuovo esa