Sentenza — n. 20150/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORDACHE PETRU nato il 15/04/1983 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORDACHE PETRU nato il 15/04/1983 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza deliberata il 27/09/2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale nei confronti di Petru Iordache, rilevando la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in quanto l'opposizione non era stata corredata dal mandato specifico conferito dall'imputato. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Petru Iordache, attraverso il difensore Avv. Liborio Cataliotti, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 461, 581 e 582 cod. proc. pen., in quanto l'art.461 cod. proc. pen., nel rinviare all'art. 582 cod. proc. pen., non contiene un implicito rinvio all'art. 581 cod. proc. pen., sicché l'opposizione a decreto di condanna non soggiace alla disciplina dettata da quest'ultima disposizione.
Il ricorso è fondato, al lume del principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen., ostando all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il favor oppositionis (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 - 01).
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Gip del Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso. Così