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Sentenza — n. 20142/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20142/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20142/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO RAFFAELE nato a REGGIO CALABRIA il 27/11/1966 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato GATTO LORENZO, quale difensore dell'imputato ROMEO RAFFAELE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; l'avvocato ENRICO NICOLA FRANCESCO BARILLARO, quale difensore dell'imputato ROMEO RAFFAELE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 415 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 20142/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È stata trasmessa memoria nell'interesse del Romeo, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando come il P.M., nel formulare l'imputazione definitiva con l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., aveva escluso completamente Romeo Raffele dalla contestazione estorsiva di cui al capo 4) della rubrica, prendendo in considerazione i rilievi difensivi laddove emergeva (dall'ascolto diretto delle intercettazioni relative e dalle successive trascrizioni del c.t. di parte) l'estraneità del ricorrente.

Parole chiave

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partecipazione al reato scemata imputabilità perseguimento penale per truffa atti penali complicità confessione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Lorenzo Gatto e Enrico Barillaro, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. proc. pen
È stata trasmessa memoria nell'interesse del Romeo, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando come il P.M., nel formulare l'imputazione definitiva con l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEO RAFFAELE nato a REGGIO CALABRIA il 27/11/1966 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato GATTO LORENZO, quale difensore dell'imputato ROMEO RAFFAELE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; l'avvocato ENRICO NICOLA FRANCESCO BARILLARO, quale difensore dell'imputato ROMEO RAFFAELE, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 agosto 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Raffaele Romeo, a carico del quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione alla cosca mafiosa Scali - Abbate, egemone nella locale di Mammola (capo 1 dell'imputazione provvisoria).

2. Nell'interesse del Romeo sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione a firma degli avv. Lorenzo Gatto e Enrico Barillaro, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Ricorso a firma dell'avv. Gatto. 3.1. Con l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla gravità del compendio indiziario, sottolineando come il Tribunale non avesse tenuto conto della genericità delle dichiarazioni dei collaboratori Nicodemo Ciccia e Michael Panajia, che non avevano individuato alcun ruolo associativo del ricorrente, e non avesse affrontato il tema dei riscontri esterni. A questo riguardo, il Tribunale aveva valorizzato:

a) un singolo incontro dal quale non era emerso alcun concreto contributo alla vita del sodalizio;

b) il riferimento, nel corso di una conversazione tra Damiano Abbate e Isidoro Callà, ad una estorsione, nella quale l'identificazione era stata effettuata sulla base del mero uso del nome "Raffaele" e senza che emergesse alcun contributo di questa persona;

c) il ruolo di messaggero del fratello Tommaso, detenuto, che, in realtà, non trovava alcun conforto nelle risultanze del processo;

d) la vicenda relativa alle richieste della figlia di quattordici anni del ricorrente che chiedeva dei gettoni per utilizzare una giostra.

4. Ricorso a firma dell'avv. Barillaro. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta partecipazione al sodalizio, sottolineando che l'ordinanza genetica, pur escludendo la gravità indiziaria in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 23) della rubrica, aveva valorizzato tali contestazioni ai fini della ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo 1). Si aggiunge:

a) che l'ordinanza assume, ma non dimostra l'esistenza della cosca, in relazione alla quale non era intervenuto alcun accertamento giurisdizionale: anzi nel processo cd. Crimine si era registrato, con riguardo a due coindagati, Isidoro Callà e Rodolfo Scali, un doppio annullamento da parte della Cassazione; che tale Macrì, cui in passato era stata attribuita la conduzione della cosca, era stato assolto, con sentenza irrevocabile, dal Tribunale di Reggio Calabria;

b) che, in altri termini, del tutto evanescente e mutevole era il quadro dimostrativo della cosca;

c) che l'episodio di cui al capo 4), che pure non era stato posto a carico del Romeo, anche se era stato valorizzato ai fini associativi, era caratterizzato da assoluta indeterminatezza e genericità e fondata su una intercettazione, che, letta nel contesto comunicativo dello stesso giorno, rivelava la assoluta estraneità del ricorrente;

d) che la vicenda del litigio Staltari - Scarfò di cui al capo 7 non era significativa di alcuna condotta partecipativa;

e) che anche il ruolo di messaggero del fratello detenuto era stato documentalmente smentito;

f) che la vicenda cd. delle giostre di cui al capo 21, del pari, non riguardava una condotta del Romeo ma della figlia e comunque si fondava su un travisamento delle risultanze captative;

g) che del tutto generiche erano le dichiarazioni dei ricordati collaboratori di giustizia, Ciccia e Panajia. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla loro attualità e concretezza, tenuto conto dell'esaurimento nel 2017 delle condotte contestate.

3. È stata trasmessa memoria nell'interesse del Romeo, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando come il P.M., nel formulare l'imputazione definitiva con l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., aveva escluso completamente Romeo Raffele dalla contestazione estorsiva di cui al capo 4) della rubrica, prendendo in considerazione i rilievi difensivi laddove emergeva (dall'ascolto diretto delle intercettazioni relative e dalle successive trascrizioni del c.t. di parte) l'estraneità del ricorrente.

4. All'udienza del 28 febbraio 2024 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso a firma dell'avv. Gatto e il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Barillaro possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che, con diversità di accenti, pongono, salva la puntualizzazione della quale si dirà subito, questioni sovrapponibili. Il tema dell'esistenza della cosca della quale si discute è affrontato analiticamente sia dall'ordinanza genetica sia dall'ordinanza impugnata, attraverso un richiamo alle risultanze del processo cd.

Crimine e del processo Minotauro oltre che alle dichiarazioni del Panajia e di Nicodenno Ciccia, mentre resta irrilevante il dato dell'assenza di un accertamento giurisdizionale (deve ritenersi che la formula sintetica adoperata nel ricorso a firma dell'avv. Barillaro alluda all'accertamento, in sede diversa dalla presente e con decisione irrevocabile, posto che, come detto, nel presente procedimento il tema è esplicitamente affrontato dai giudici di merito), come pure prive di significato, per come genericamente dedotto, sono le vicende processuali che hanno riguardato altri appartenenti alla cosca.

Sono, invece, fondate le critiche indirizzate all'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, nella misura in cui colgono l'evanescenza degli elementi ai quali viene affidato il giudizio di gravità indiziaria rispetto alla condotta associativa. Premesso che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), si osserva che solo con formule di mero stile il Tribunale ha valorizzato, come confermative della intraneità del Romeo, circostanze fattuali, utilizzate, nella contestazione provvisoria, come indicative di autonomi reati, ma rispetto alle quali non è stata ravvisata la gravità indiziaria già dal g.i.p. Proprio quest'ultimo rilievo avrebbe imposto, a fronte delle indicazioni assolutamente generali dei collaboratori ascoltati, una puntuale verifica, alla luce delle contestazioni difensive, della stessa sussistenza della base fattuale del coinvolgimento del ricorrente (ad es., con riguardo alle vicende di cui al capo 4 di imputazione o del capo 23) negli episodi indicati, per poi passare ad illustrarne la significatività rispetto alla partecipazione del Romeo al sodalizio.

Alla luce delle superiori considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria che, con autonomia valutativa, riesaminerà la portata delle critiche del ricorrente, andando ad apprezzare in conseguenza le critiche alla stessa sussistenza di attuali esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Barillaro, da ritenersi qui assorbito.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per g