Ordinanza — n. 20134/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 6 novembre 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza avanzata dalla società "Scatola s.r.1", volta a ottenere la revoca della confisca degli immobili siti in Roma, alla Via Benestare n., 82, disposta con decreto emesso dal medesimo Tribunale il 22 febbraio 2017, in danno di Casamonica Guido.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha individuato nell'appello - oggi previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011 - il mezzo previsto dall'ordinamento per impugnare il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559; Sez. 5 n. 44682 del 2021, Spada; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618; cfr., in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATOLA S.R.L. avverso l'ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 6 novembre 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza avanzata dalla società "Scatola s.r.1", volta a ottenere la revoca della confisca degli immobili siti in Roma, alla Via Benestare n., 82, disposta con decreto emesso dal medesimo Tribunale il 22 febbraio 2017, in danno di Casamonica Guido.
2. Avverso l'indicata ordinanza, la "Scatola s.r.l." ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, lamentando - con tre motivi di ricorso - i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali.
3. L'impugnazione proposta deve essere qualificata come ricorso in appello. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha individuato nell'appello - oggi previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 159 del 2011 - il mezzo previsto dall'ordinamento per impugnare il provvedimento col quale il tribunale decide sull'istanza di revoca o di modifica delle misure di prevenzione (Sez. 1, n. 8530 del 21/01/2021, Paparone, Rv. 280559; Sez. 5 n. 44682 del 2021, Spada; Sez. 1, n. 37311 del 09/06/2015, Galetti, Rv. 264618; cfr., in motivazione, Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l'impugnazione come appello, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso, il 9 feb