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Sentenza — n. 20128/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20128/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tratto in arresto il 6 ottobre 2021 per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, 625, n. 2, 61 nn. 6, 7 e 11-bis, cod. peri., Giorgi Lomtadze era stato condannato, all'esito del relativo giudizio, alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa. 1.1. A seguito della denuncia-querela presentata dallo stesso Lomtadze nei confronti dei firmatari del verbale dell'arresto del 6 ottobre 2021, il Pubblico ministero aveva chiesto, in data 22 dicembre 2022, l'archiviazione del relativo procedimento penale. 1.2. Con ordinanza in data 4 luglio 202:3, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione avverso la suddetta richiesta di archiviazione proposta dal denunciante.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 410-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20128/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giorgi Lomtadze ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luigi Matarrese, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125, commi 1 e 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze formulate con i rnotivi di appello e con la memoria depositata a mezzo "pec".

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace falsità ideologica in documenti uso di false generalità lotta contro la frode verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Luigi Matarrese, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 410-bis cod. proc. pen
Il provvedimento con cui il giudice decide, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
art. 606 cod. proc. pen
275723 - 01, che in motivazione ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lomtadze Giorgi, nato in Georgia il 29/10/1983, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 4/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Tratto in arresto il 6 ottobre 2021 per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, 625, n. 2, 61 nn. 6, 7 e 11-bis, cod. peri., Giorgi Lomtadze era stato condannato, all'esito del relativo giudizio, alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa. 1.1. A seguito della denuncia-querela presentata dallo stesso Lomtadze nei confronti dei firmatari del verbale dell'arresto del 6 ottobre 2021, il Pubblico ministero aveva chiesto, in data 22 dicembre 2022, l'archiviazione del relativo procedimento penale. 1.2. Con ordinanza in data 4 luglio 202:3, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione avverso la suddetta richiesta di archiviazione proposta dal denunciante.

2. Giorgi Lomtadze ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Luigi Matarrese, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125, commi 1 e 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze formulate con i rnotivi di appello e con la memoria depositata a mezzo "pec".

Nel dettaglio, il ncorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. peri., che la condanna del ricorrente sia stata pronunciata sulla base di un verbale riportante circostanze false, dal momento che Lomtadze, al momento dell'arresto, non aveva vestiti sdruciti, macchiati, sporchi, era privo di sudorazione, non aveva respiro affannato, non manifestando alcuna dispnea da sforzo. 'Inoltre, egli non sarebbe mai stato ricoverato in ospedale, diversamente da quanto sostenuto dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, essendosi gli operanti del Pronto Soccorso limitati a un controllo del corpo, riscontrando le «algie testicolari» da lui dichiarate, che in realtà si sarebbero verificate in caserma, quando egli era in attesa di essere portato direttamente in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento con cui il giudice decide, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa, non impugnabile, essendo unicamente consentito alla parte, la quale non sia stata posta in condizione di partecipare al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata, di avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/1)9/2019, Bonacchi, Rv. 277433 - 01). Pertanto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione deve ritenersi inammissibile (così Sez. 6, n. 12244 del 7/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723 - 01, che in motivazione ha precisato che il ricorso per cassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C