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Sentenza — n. 20126/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20126/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moliterni Danilo Maurizio, nato a Crotone il 1.2/07/1991, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 2/08/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20126/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moliterni Danilo Maurizio, nato a Crotone il 1.2/07/1991, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 2/08/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi.

Parole chiave

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diritti del detenuto motivo della detenzione legittimità della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione carcerazione cautelativa misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moliterni Danilo Maurizio, nato a Crotone il 1.2/07/1991, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 2/08/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Con ordinanza in data 2 agosto 2023, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha disposto, in accoglimento del gravame proposto nell'interesse di Danilo Maurizio Moliterni, la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari di quella della custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 7 luglio 2023.

2. Danilo Maurizio Moliterni ha proposto, avverso la predetta ordinanza, ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Antonio Maisano, deducendo due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 268, commi 6 e 8, cod. proc. pen., in relazione alla mancata autorizzazione dell'accesso all'ascolto delle captazioni telefoniche poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, con conseguente vizio motivazionale, essendo la decisione basata sulle stesse captazioni, da ritenersi inutilizzabili ai fini del decidere. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. in relazione alla mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale e all'assenza di motivazione in ordine alla scelta della misura coercitiva.

3. Successivamente, l'avv. Francesco Antonio Maisano, munito di procura speciale conferita dallo stesso Moliterni, ha depositato, con PEC del 9 novembre 2023, una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza peraltro argomentare in ordine alle ragioni della rinuncia.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 ge