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Sentenza — n. 20125/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20125/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ENRICO nato a ERICE il 19/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani in composizione monocratica ha applicato nei confronti di Enrico Pappalardo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di mesi otto di reclusione per i reati ascrittigli; il Giudice ha ritenuto, "alla stregua del certificato giudiziale in atti", non applicabile la sanzione sostitutiva, condannando, pertanto, l'imputato alla pena detentiva; avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, eccependo carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti richiesti dal legislatore per la sostituzione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 20125/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01); che, in definitiva, il richiamo ai precedenti, unitamente all'evidente considerazione dei reati attribuiti all'imputato nel presente processo in danno della medesima persona (minaccia grave, danneggiamento, lesioni con l'utilizzo di un bastone portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo) esprime in termini privi di qualunque illogicità il fondamento della decisione di non disporre a sostituzione della pena detentiva. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc:. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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sanzioni penali adeguamento della pena sospensione di pena errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ENRICO nato a ERICE il 19/06/1977 avverso la sentenza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani in composizione monocratica ha applicato nei confronti di Enrico Pappalardo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di mesi otto di reclusione per i reati ascrittigli; il Giudice ha ritenuto, "alla stregua del certificato giudiziale in atti", non applicabile la sanzione sostitutiva, condannando, pertanto, l'imputato alla pena detentiva; avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, eccependo carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti richiesti dal legislatore per la sostituzione della pena.

Considerato che: in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa:

Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01); che, in definitiva, il richiamo ai precedenti, unitamente all'evidente considerazione dei reati attribuiti all'imputato nel presente processo in danno della medesima persona (minaccia grave, danneggiamento, lesioni con l'utilizzo di un bastone portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo) esprime in termini privi di qualunque illogicità il fondamento della decisione di non disporre a sostituzione della pena detentiva. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc:. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/01/2024