Sentenza — n. 20121/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Trieste rigettava l'istanza di restituzione nel termine, avanzata nell'interesse di Vladan Radosavljevic, alias Mile Radosavljevic, formulata al fine di appellare la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 07/11/2022, divenuta definitiva il 02/03/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Vladan Radosavljevic, alias Mile Radosavljevic ricorre, in data 14/07/2023, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Luigi Esposito, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Radosavljevic Vladan, alias Radosavijevic Mile, nato in Serbia il 21/01/1979, avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste emessa in data 11/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Trieste rigettava l'istanza di restituzione nel termine, avanzata nell'interesse di Vladan Radosavljevic, alias Mile Radosavljevic, formulata al fine di appellare la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 07/11/2022, divenuta definitiva il 02/03/2023.
2. Vladan Radosavljevic, alias Mile Radosavljevic ricorre, in data 14/07/2023, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Luigi Esposito, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, avv.to Stefania Pattarello, il ricorrente era stato assistito da un difensore di ufficio, l'avv.to Lorely Lubich, che gli aveva comunicato con raccomandata del 03/02/2023 la conclusione del processo in appello; tale comunicazione era pervenuta al Radosavljevic solo in data 0:3/03/2023, quindi due giorni dopo la scadenza del termine per impugnare la sentenza, per causa a lui non imputabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Vladan Radosavljevic, alias Mile Radosavljevic è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha dato atto che l'imputato era detenuto in carcere, dove aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, rinunciando a partecipare; ciò dimostra come egli fosse pienamente a conoscenza della celebrazione del processo a suo carico, per cui risulta del tutto irrilevante la circostanza che fosse assistito da un difensore di ufficio, in seguito alla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, intervenuta dopo la celebrazione della prima udienza del giudizio di appello.
Tra l'altro, il provvedimento impugnato dà atto che manca anche la prova della data dell'avvenuta notificazione della missiva inviata dal difensore di ufficio al ricorrente detenuto per comunicargli la conclusione del giudizio di appello, circostanza che già di per sé sarebbe determinante, e con cui il ricorso non si confronta affatto, omettendo di dimostrare, anche in sede di ricorso per cassazione, la notifica indicata dalla Corte di merito, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La Corte di merito, inoltre, ha rilevato che tale comunicazione al detenuto, da parte del difensore di ufficio, era stata inoltrata tardivamente, per causa non imputabile al detenuto stesso, ma non ha considerato tale circostanza rilevante, posto che il ricorrente era comunque a conoscenza del processo, avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, per cui nessuna influenza poteva rivestire la tardiva comunicazione del difensore di ufficio, in quanto nessuna comunicazione dell'esito del procedimento spetta all'imputato assente.
Neanche con tale snodo motivazionale il ricorso per cassazione si confronta, con conseguente genericità delle argomentazioni poste a fondamento dello stesso, considerato che il ricorrente, avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, era regolarmente a conoscenza della L pendenza del processo medesimo, non avendo egli esercil:ato alcuna tipo di attività informativa, di cui era onerato ai fini delle ulteriori iniziative processuali. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso e, a sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/01/2024 Il Cons