Sentenza — n. 20110/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO ROBERTO nato a CASTROVILLARI il 28/11/1982 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Roberto Martino alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168-bis cod. pen; Sentenza — n. 20110/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio„ il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO ROBERTO nato a CASTROVILLARI il 28/11/1982 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Roberto Martino alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto la pena prevista per il delitto preclusiva della possibilità di accesso alla messa alla prova, senza considerare che, ai fini dell'art. 168-bis cod. pen., non si deve tener conto degli aumenti sanzionatori correlati alle circostanze.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio„ il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato, dal momento che„ ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 - 01).
5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 - 0).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.