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Ordinanza — n. 19994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible for insufficient motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by three Albanian nationals inadmissible. The defendants argued that the lower court's sentencing decision lacked sufficient motivation regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory violations listed in Article 448, paragraph 2-bis, excluding general defects in reasoning or motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against the sentencing judgment are inadmissible for defects in motivation or logical consistency, being limited strictly to the specific statutory grounds of violation enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargain appeals insufficient motivation Article 129 acquittal Article 448 limitations cassation inadmissibility concorso di motivi di sospensione pluralità di motivazioni abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
E' parimenti inammissibile il ricorso del KLISMANN, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Pasquale Fabio Crea, gli imputati BILANI e KOKA lamentando inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
art. 129 cod.proc.pen
Pasquale Fabio Crea, gli imputati BILANI e KOKA lamentando inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv.
Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018
278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILANI VIKTOR nato in ALBANIA il 25/06/1992 KOCA FLOR nato in ALBANIA il 28/03/1987 NIKOLLI KLISMAN nato in ALBANIA il 08/08/1995 avverso la sentenza del 05/10/2023 del TRIBUNALE DI PORDENONE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; /' 3

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Pordenone applicava ai ricorrenti la pena concordata con il Pubblico Ministero per più condotte di furto.

2. Avverso tale sentenza, propongono ricorsi di identico tenore, con il difensore di fiducia avv. Pasquale Fabio Crea, gli imputati BILANI e KOKA lamentando inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. A fondamento dei ricorsi, assumono un'insufficiente motivazione da parte della decisione impugnata, pur pronunciata sull'accordo delle parti, in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Con il ricorso a firma del difensore di fiducia avv. SABRINA DEL FIO, propone ricorso per cassazione anche l'imputato KLISMANN deducendo contraddittorietà ed insufficienza della motivazione rispetto al riconoscimento delle circostanze aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti dagli imputati KOKA e BRANI sono inammissibili, poiché, come questa Corte ha ormai ripetutamente chiarito, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

2. E' parimenti inammissibile il ricorso del KLISMANN, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e, dunque, non si può dedurre alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2024 Il C