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Ordinanza — n. 19993/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissibility of sanction increase grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing agreement inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to justify the increase in the sanction for continued offense. The court ruled that appeals against sentencing agreements can only challenge the parties' consent to the agreement or the agreement's content, excluding substantive issues like sanction increases.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 599-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible for substantive grounds such as sanction increases, limited strictly to defects in the parties' consent or the agreement's content.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal sanction increase inadmissibility continued offense penalty Cassazione inammissibilità parties consent defect aggravamento della pena modifica della sentenza maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen.
Art. 599-bis, c.p.p.
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 448-bis, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 186, Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.
art. 610 cod.proc.pen
103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen.
art. 448-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
(ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Nlusella
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Nlusella, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCOLO ANTONIO nato il 08/12/1978 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.

2. Il VINCOLO ha impugnato tale sentenza, con il difensore di fiducia, avv. Teresa Sorrentino, affidandosi a un unico motivo, con cui ha dedotto difetto di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento del trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: ".... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione - a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell'art. 448-bis cod. proc. pen. - stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art, 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) e che sono pertanto inammissibili anche i motivi afferenti il trattamento sanzionatorio, come quello proposto nella fattispecie in esame, salvo che venga posta in discussione la c.d. legalità della pena (cfr.

Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Nlusella, Rv. 285619 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2024 Il Consigliere