Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 19603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence regarding accessory bankruptcy penalties and public office bans for Cassioli.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal judgment against Alessandro Cassioli regarding the duration of accessory bankruptcy penalties and public office bans, ruling them inconsistent with the parties' settlement agreement. While the appeal by Salvatore Cascarino was deemed inadmissible due to generic grounds and lack of comparison with the lower court's reasoning, Cassioli's specific complaint regarding the accessory penalties was accepted. The court ordered the elimination of the legal ban, the replacement of the perpetual ban with a temporary one, and the fixation of the accessory penalties at five years.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 216 comma 5 l.f.: When a settlement agreement specifies the duration of accessory penalties, the appellate court must adhere to this duration; failure to do so requires annulment of the judgment regarding those specific penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
accessory bankruptcy penalties settlement agreement compliance public office bans inadmissible appeal annulment without remittal bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., 1, 28, 29, 32, 37 cod.
Art. 216 ultimo comma legge fallimentari
Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentari, la sentenza impugnata è del tutto silente, benché l'accordo tra le parti avesse formulato una richiesta di "pena finale anni 5 di reclusione.
Art. 133 cod. pen.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cascarino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., 1, 28, 29, 32, 37 cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
violazione di legge, in riferimento all'art. 545-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cascarino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza
(Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, R,v.
Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cassioli Alessandro, nato a Pisa il 13/09/1960, Cascarino Salvatore, nato a Mondragone (CE), il 14/03/1983, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 05/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto la rettifica dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell'avv.to Luigi Ludovici, sostituto proc:essuale dell'avv.to Caterina Caterino, difensore di fiducia di Salvatore Cascarino, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; lette le conclusioni dell'avv.to Enrico Barbato, difensore e procuratore speciale della parte civile, Armando Trivellato, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ed ha allegato nota spese.RITENUTO IN FATTO 1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 07/05/2019, con cui, per quanto di rilevanza, Alessandro Cassioli e Salvatore Cascarino erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Armando Trivellato, rispettivamente, il primo, per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, quale consulente e, quindi, concorrente esterno (capi 1, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 22, 23), il secondo per la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 5), così provvedeva: quanto al Cassioli, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione e, nei confronti di Salvatore Cascarino, rideterminava la pena in anni due di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.

2. Alessandro Cassioli ricorre, in data 15/09/2023 e 18/09/2023, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Caterina Caterino, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., 1, 28, 29, 32, 37 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto, nonostante il tenore dell'accordo tra le parti - nel senso della determinazione della pena in anni cinque di reclusione, individuando nella stessa durata la determinazione delle pene accessorie fallimentari - la Corte di merito ha ridotto la pena detentiva ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, in difformità dal predetto accordo, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari - concordato nella stessa durata della pena principale - e applicando, per giunta, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici al di fuori dei limiti di legge, posto che la pena base per il più grave reato a carico del ricorrente è stata individuata in anni quattro e mesi quattro di reclusione, dovendosi ad essa fare riferimento, per cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici andava sostituita con quella temporanea, mentre l'interdizione legale doveva essere del tutto eliminata, con conseguente illegalità della pena.

3. Salvatore Cascarino ricorre, in data 18/09/2023, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Luigi Iannettone, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 129, 530, comma 2, cod. proc. pen., 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha del tutto omesso la motivazione circa il motivo di appello relativo alla carenza della prova circa l'elemento oggettivo e circa l'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente; 3.2. violazione di legge, in riferimento all'art. 545-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva avanzato istanza di concordato in appello prevedendo la pena finale di anni due di reclusione subordinata alla sostituzione con la misura del lavoro di pubblica utilità, avendo la Corte di merito rigettato il concordato e fatto generico riferimento alle qualità soggettive dell'imputato per negare l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Alessandro Cassioli è fondato. La sentenza impugnata si limita ad affermare che, secondo l'accordo delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere sostituita con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, benché nel dispositivo non sia stata indicata tale determinazione. Quanto all'interdizione legale, va osservato che, essendo stata fissata la pena base in anni quattro mesi quattro di reclusione, la detta pena accessoria va eliminata del tutto, dovendosi fare riferimento a detta pena base (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 20/02/2018, P.G. in proc.

Ngwoke, Rv. 272408). Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentari, la sentenza impugnata è del tutto silente, benché l'accordo tra le parti avesse formulato una richiesta di "pena finale anni 5 di reclusione. Interdizioni per la durata della pena. Con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione". Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Cassioli Alessandro, limitatamente all'interdizione legale, che va eliminata; nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita con l'interdizione temporanea e, infine, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, che vanno fissate in anni cinque.

Il ricorso di Salvatore Cascarino è inammissibile. La Corte di merito ha rigettato il concordato in appello rilevando come non sussistessero i presupposti per l'applicazione delle misure sostitutive, posto che l'imputato è gravato da cinque precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e contro la persona, a seguito di una delle quali gli è stata anche revocata la sospensione condizionale della pena, per cui la misura sostitutiva è inadeguata;tale motivazione appare del tutto logica ed insindacabile in sede di legittimità, avendo valutato parametri rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, R,v. 272066).

Quanto alla sussistenza del reato ascritto al Cascarino, alla pag. 50 della sentenza impugnata la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente avesse consapevolmente agito come prestanome nelle vicende della Emmepi Costruzioni Generali s.a.s., come emerso, in particolare, dalla deposizione del teste Catapano, e che il suo ruolo di amministratore di diritto, in una con la consapevolezza del ruolo di mero prestanome, fondassero il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767).

Peraltro, il motivo di ricorso appare del tutto generico e privo di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cascarino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto alla parte civile, costituita nei confronti del solo ricorrente Alessandro Cassioli, atteso che il predetto ha presentato doglianze limitate alla determinazione delle pene accessorie, rispetto alle quali la parte civile non ha alcun interesse a partecipare al giudizio di legittimità, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cassioli Alessandro, limitatamente all'interdizione legale, che elimina; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione temporanea e, infine, alla durata delle pene accessorie fallimentari, che fissa in anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso di Cascarino Salvatore e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese della parte civile Trivellat