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Sentenza — n. 19204/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls second-instance verdict for lack of motivation regarding attempted theft of water.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's confirmation of Traina Carmelo's conviction for attempted aggravated theft of water. The defense argued the second-instance judgment lacked motivation by asserting that merely opening a tap constituted theft without addressing witness testimony about the tap's efficiency. The court agreed, ruling that the appellate court's conclusion was an unsupported assumption rather than a reasoned finding of fact.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 530, comma 2, c.p.p.: A criminal conviction requires explicit reasoning connecting evidence to the legal qualification; a second-instance court cannot base a finding of guilt on an unproven assumption that a specific act (e.g., opening a tap) inherently constitutes theft without verifying the objective conditions of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted theft lack of motivation burden of proof criminal appeal water theft prescription period annulment with remittal tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 530, comma 2, c.p.p.
Artt. 157-161 cod. pen.
Ed invero, il termine massimo di prescrizione del reato di tentato furto pluriaggravato è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157-161 cod. pen., pari ad anni otto e mesi nove, che, computato dalla data di consumazione del reato del 30.3.2016, coincidente con la data del rilascio dell'immobile (cfr.
articolo 56 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018
per la omologa ipotesi del furto di energia elettrica, Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAINA CARMELO nato a BIVONA il 15/08/1955 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. RAFFAELE BARRA si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento, inoltre, chiede l'annullamento senza rinvio previo accertamento dell'estinzione del reato per intercorsa prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26.5.2023 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Traina Carmelo, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto, aggravato, per essere stato commesso su cosa - rete idrica - destinata a pubblico servizio.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, l'erronea applicazione della legge penale, la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza e ascrivibilità all'imputato del reato di tentato furto aggravato. La conferma della responsabilità dell'imputato da parte della Corte di appello è incentrata su un assunto apodittico, vale a dire quello secondo cui nel caso in esame "Il primo giudice, sul presupposto che non fu accertata l'attualità del prelievo al momento del controllo, ha riqualificato generosamente il fatto-reato nella forma tentata ma gli elementi probatori richiamati e le considerazioni svolte militano per la sussistenza del delitto ritenuto in sentenza poiché in sostanza bastava aprire il rubinetto per avere illecitamente l'acqua".

E' evidente che la circostanza che bastasse aprire il rubinetto per avere illecitamente l'acqua è un enunciato del tutto privo di supporto motivazionale, a maggior ragione se si considera che il giudice di secondo grado non si è confrontato con un decisivo dato oggettivo a favore dell'imputato evidenziato dalla difesa nell'atto di appello, tratto dalle dichiarazioni rese dal teste Palermo Calogero, all'epoca dei fatti dipendente di Girgenti acqua s.p.a., di cui nella sentenza impugnata è stata omessa ogni valutazione. Ed invero, il teste Palermo, che eseguì il sopralluogo, non è stato in grado di riferire se vi fosse passaggio di acqua da quell'allaccio né se l'allaccio abusivo fosse mai stato attivo.

Sostenere quindi, come ha fatto la Corte di merito, che in sostanza bastava aprire il rubinetto per avere illecitamente l'acqua, dando per scontata ed assodata l'efficienza della presa e dell'idoneità del mezzo, e quindi - sul piano della qualificazione giuridica del fatto - la configurabilità di un tentativo punibile ai sensi dell'articolo 56 cod. pen. è affermazione erronea e priva di qualsivoglia motivazione a supporto. D'altra parte, affermare, come ha fatto la Corte di appello, che è rimasta priva di prova la circostanza dell'acquisto dell'acqua da privati, come dedotto dall'imputato, significa onerare quest'ultimo di provare positivamente, sempre e comunque, la propria innocenza, quando invece è l'accusa a dovere provare la colpevolezza; sicché a maggior ragione si sarebbe dovuto assolvere l'imputato quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è fondato. Va premesso che, a differenza di quanto ha assunto la difesa in sede di discussione orale, il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso. Ed invero, il termine massimo di prescrizione del reato di tentato furto pluriaggravato è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157-161 cod. pen., pari ad anni otto e mesi nove, che, computato dalla data di consumazione del reato del 30.3.2016, coincidente con la data del rilascio dell'immobile (cfr. per la omologa ipotesi del furto di energia elettrica, Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Rv. 274501 - 01), andrà a scadere solo nel dicembre del 2024.

Ciò posto, si osserva che il ricorso coglie nel segno nel segnalare che la motivazione resa dalla Corte di appello, a fronte delle puntuali deduzioni svolte dall'appello, si è limitata ad affermare, in maniera del tutto inappropriata rispetto a quanto osservava la difesa già in quella sede in punto di dimostrazione della idoneità della presunta condotta delittuosa a consentire il prelievo abusivo di acqua, che in sostanza bastasse aprire il rubinetto per avere illecitamente l'acqua; trattasi, invero, all'evidenza, di assunto apodittico, privo di supporto probatorio e di esplicitazione sul piano logico.

Per altro verso l'appello aveva anche posto in evidenza che il teste Palermo, che eseguì il sopralluogo, non era stato in grado di riferire se vi fosse passaggio di acqua da quell'allaccio, né se l'allaccio abusivo fosse mai stato attivo. Sostenere, quindi, come ha fatto la Corte di merito, che in sostanza bastava aprire il rubinetto per avere illecitamente l'acqua, dando per scontata ed assodata l'efficienza della presa e dell'idoneità del mezzo, corrisponde vieppiù ad argomentazione del tutto priva di addentellati probatori e logici.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione del