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Ordinanza — n. 18860/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the statutory appeal deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18860/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging the appellate judgment. The appellant's lawyer submitted the request on January 22, 2024, well after the calculated deadline of November 24, 2023, which included extensions for the defendant's absence. Consequently, the court rejected the claim on procedural grounds without examining the merits of the alleged defects in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; The appeal must be lodged within the statutory time limit; failure to do so renders the request inadmissible de plano without examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
late filing appeal statutory deadline expiration inadmissible cassation procedural defect de plano declaration dichiarazione fiscale tardiva bancarotta fraudolenta termine di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488
(Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO GIOVANNI ARTURO nato a RACINE( STATI UNITI AMERICA) il 14/02/1975 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata in data 10 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di DI LORENZO GIOVANNI ARTURO per il reato di cui agli artt. 110, 219, comma 1, e 223, comma 2, n. 2 L.F. (fatto commesso in Roma il 4 ottobre 2016), ha rideterminato la pena inflittagli.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con un solo motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto: infatti, scaduto il termine per impugnare il 9 dicembre 2023 (così calcolato: scadenza del termine di deposito di 15 giorni, il 25 ottobre 2023, con sentenza depositata nei termini; scadenza del termine di 30 giorni per impugnare, 24 novembre 2023; aggiunti giorni 15 ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza dell'imputato nel giudizio di appello), il ricorso per cassazione è stato telematica mente depositato soltanto il 22 gennaio 2024. L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec